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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43202/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990. La difesa censurava la carenza di gravi indizi di appartenenza all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sostenendo che la Carbonaro fosse solo sporadicamente presente, avesse svolto al più attività di mero favore (conteggio di denaro, indicazioni su spese familiari), non avesse tenuto contabilità né gestito la cassa comune; contestava l'interpretazione di alcune intercettazioni (sosteneva che si trattasse di banconote e non di confezionamento di stupefacente); rilevava che le intercettazioni la riguardavano in misura limitata (11 volte) e solo in 5 occasioni concretamente aiutava il figlio; negava contatti con fornitori e qualificava come post factum non punibili i conteggi dei proventi. Inoltre, impugnava la sussistenza delle esigenze cautelari e chiedeva misure meno afflittive (anche controllo elettronico), evidenziando la propria incensuratezza e la difficoltà a reiterare in assenza di contatti con marito/figlio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non consentito in sede di legittimità rimettere in discussione la valutazione di merito sulle intercettazioni e sugli altri elementi probatori se non quando l'interpretazione sia manifestamente illogica, il che non è il caso. Ha confermato che le indagini (intercettazioni, monitoraggi, servizi di osservazione, sequestri e arresti) hanno evidenziato una associazione dedita al traffico di stupefacenti con modalità imprenditoriali e centinaia di cessioni giornaliere. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui la ricorrente partecipava stabilmente all'organizzazione gestendo e conservando denaro, contribuendo alla contabilità, pagando fornitori, dando indicazioni sulla destinazione e occultamento del denaro e, in almeno un caso, partecipando al confezionamento. Ha inoltre ritenuto legittima la custodia cautelare, considerando insufficiente il solo dato dell'incensuratezza e inadeguato l'uso del braccialetto elettronico quando le condotte sono poste in ambito domestico e persiste il rischio di reiterazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 74 sulla base di "facta concludentia" quali gestione quotidiana dei proventi, tenuta della contabilità, rapporti con sodali e partecipazione all'organizzazione, anche se la prova è indiretta.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (illecita detenzione e cessione di stupefacenti)

    Il contributo della ricorrente ai reati-reato fine non è stato considerato mero post factum: è stato ritenuto causalmente rilevante per le cessioni la sua gestione dei proventi, i pagamenti ai fornitori e il coinvolgimento operativo.

  • codice di procedura penale, artt. 274 e 275 (misure cautelari)

    Sottolineata la regola secondo cui, in presenza della presunzione connessa ai reati ex art. 74, la difesa deve produrre elementi specifici e concreti per dimostrare che esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive; la mera incensuratezza è insufficiente.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione di merito delle intercettazioni salvo che l'interpretazione impugnata sia manifestamente illogica o irragionevole; le censure che richiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
  • La partecipazione a una associazione per il traffico di stupefacenti può essere accertata anche per via indiziaria attraverso "facta concludentia" (gestione e conservazione dei proventi, tenuta di contabilità, rapporti organici con altri sodali, presenza continuativa e ruoli operativi).
  • Il conteggio del denaro, i pagamenti ai fornitori e indicazioni sull'occultamento o destinazione dei proventi possono integrare un contributo causalmente rilevante ai reati di cessione, non essendo automaticamente configurabili come meri atti post factum.
  • Quando è in gioco l'art. 74 (associazione), vige una presunzione rafforzata che giustifica misure cautelari più afflittive; la difesa deve fornire elementi concreti per dimostrare che misure meno afflittive (es. controllo elettronico) sarebbero sufficienti.
  • L'adozione di misure di prevenzione alternative al carcere va motivata con elementi specifici che escludano il rischio di reiterazione, specialmente se i comportamenti a rischio si svolgono in ambito domestico.

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