Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16988/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, giudicati in concorso per detenzione di cocaina, hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Il ricorso contestava, in sostanza, la mancata qualificazione del fatto come detenzione per uso personale, sostenendo che le risultanze probatorie sarebbero state mal valutate dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e una diversa lettura delle prove, censura non proponibile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le critiche difensive non evidenziassero vizi motivazionali deducibili in cassazione, ma si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo valorizzando il quantitativo di droga superiore al valore soglia, la presenza di mannite, di un bilancino di precisione, di denaro in piccolo taglio e la condotta di uno degli imputati che aveva avvisato l'altro dell'arrivo degli operanti e trattenuto le chiavi per ostacolare l'accesso. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il fatto è stato trattato come detenzione di cocaina ai fini di spaccio, non come detenzione per uso personale; la Corte ha valorizzato gli indici fattuali incompatibili con l'uso esclusivamente personale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o una nuova lettura del fatto, salvo che si deducano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
  • La qualificazione della detenzione di stupefacente come finalizzata all'uso personale o allo spaccio deve essere desunta da un compendio indiziario complessivo; assumono rilievo, tra gli altri, quantità della sostanza, presenza di sostanza da taglio, strumenti di pesatura, disponibilità di denaro frazionato e condotte volte a ostacolare l'intervento degli operanti.
  • Una motivazione che valorizzi in modo coerente più indici convergenti e sia in linea con la decisione di primo grado resiste al sindacato di legittimità, se non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • La denuncia in cassazione della sola inadeguatezza o non condivisibilità della motivazione non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.