Cassazione Civile, Ordinanza n. 28282/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da un’associazione datoriale a un dipendente addetto all’area sindacale e previdenziale, a seguito della contestazione di aver trattenuto e utilizzato per fini personali, senza autorizzazione, un telefono cellulare Apple iPhone 6 collegato a una fornitura contrattuale con terzi e destinato all’ente. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto illegittimo per difetto di proporzionalità, con alcune condanne risarcitorie a carico del datore di lavoro; la Corte d’appello ha invece riformato la decisione, ravvisando la giusta causa e escludendo che il recesso fosse ingiurioso. In Cassazione il lavoratore ha proposto otto motivi: i primi cinque e l’ottavo attaccano la valutazione delle prove e l’omesso esame di fatti decisivi, insistendo sulla partecipazione di una dipendente dell’associazione agli incontri con il fornitore, sulla conoscenza datoriale delle condizioni di consegna del telefono e sulla possibilità tecnica di identificare l’utilizzatore del dispositivo; il sesto e il settimo censurano la motivazione sulla pretesa ingiuriosità del licenziamento, deducendo violazione dell’obbligo di motivazione e omesso esame di fatti rilevanti. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte infondate perché dirette, sostanzialmente, a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la Corte territoriale aveva spiegato in modo compiuto perché la condotta fosse grave e perché la denuncia all’autorità non integrasse un licenziamento ingiurioso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, ritenendo non sindacabile in cassazione l’accertamento di merito sulla cosciente e volontaria appropriazione del bene aziendale e sull’uso personale protratto per due anni. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione in relazione alla dedotta ingiuriosità del recesso, osservando che la datrice di lavoro si era limitata a presentare una denuncia-querela e che l’eventuale modalità delle indagini svolte dall’autorità non poteva esserle imputata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, per quanto emerge dal testo, sono stati richiamati anche i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Le censure ex n. 4 non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; il vizio ex n. 5 non è configurabile quando i fatti storici siano stati comunque considerati dal giudice di merito.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o prove acquisite fuori dai limiti legali, non per contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi o abbia disatteso prove legali, non per la diversa lettura delle prove soggette a prudente apprezzamento.
Il vizio di motivazione sussiste solo in caso di obiettiva carenza del percorso logico-argomentativo, non quando la sentenza esponga il quadro probatorio e la ratio della decisione.
art. 111 Cost.
Richiede una motivazione effettiva e intellegibile, non una motivazione analitica su ogni singola deduzione se il ragionamento del giudice è comunque ricostruibile.
È la norma processuale richiamata per la definizione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di errori di diritto in una richiesta di nuovo giudizio sul fatto o di rivalutazione delle prove, perché la selezione delle fonti del convincimento e il loro apprezzamento spettano al giudice di merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se la decisione si fondi su prove inesistenti, acquisite fuori dei limiti di legge o trattate come prova legale pur non essendolo; non basta contestare il peso attribuito agli elementi istruttori.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, anche se non siano stati esaminati tutti i singoli elementi di prova a esso riferibili.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione apparente ricorre solo se manca realmente l’esposizione del percorso logico che conduce alla decisione; è sufficiente una motivazione che renda comprensibile la ratio, anche se sintetica.
- In materia disciplinare lavoristica, la valutazione della giusta causa resta un accertamento di merito censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla coerenza logica e correttezza giuridica della motivazione.
- La denuncia del fatto all’autorità pubblica, se coerente con un sospetto di illecito del lavoratore, non è di per sé idonea a integrare un licenziamento ingiurioso, soprattutto quando il datore non sia responsabile delle modalità investigative adottate dall’autorità stessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28245/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28247/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28248/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28249/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28250/2024 del 04/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →