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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37928/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di contestazione elevato a carico di un automobilista per avere circolato con un veicolo a motore all'interno della zona a traffico limitato del Comune di Roma. Dopo l'accoglimento dell'opposizione avverso la multa, la lite si è concentrata esclusivamente sulla liquidazione delle spese processuali. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale, quale giudice di rinvio, avesse errato nel liquidare le spese dei gradi di merito applicando i parametri del D.M. n. 55 del 2014, invece del D.M. n. 127 del 2004, poiché i primi due gradi si erano già esauriti prima dell'entrata in vigore del decreto del 2014. Ha inoltre dedotto un vizio di motivazione per non avere il Tribunale indicato le ragioni dell'applicazione di tali parametri. L'intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione dei nuovi parametri forensi alla liquidazione giudiziale intervenuta dopo l'entrata in vigore del D.M. n. 55 del 2014, anche se l'attività professionale era iniziata e in parte svolta sotto la vigenza delle precedenti tariffe e anche se alcuni gradi di merito si erano conclusi prima del decreto. La decisione richiama un orientamento già consolidato secondo cui il compenso va considerato in senso unitario e i nuovi parametri si applicano quando la liquidazione avvenga successivamente alla loro entrata in vigore e la prestazione non sia ancora integralmente conclusa. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 bis c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché in contrasto con un principio già affermato in modo consolidato dalla Corte.

  • art. 41 d.m. n. 140 del 2012

    Richiamato come base della disciplina dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 9, comma 2, d.l. n. 1 del 2012

    La disposizione è richiamata quale norma attuata dal d.m. n. 140 del 2012 in materia di parametri professionali.

  • d.m. n. 140 del 2012

    Indicato come decreto attuativo della nuova disciplina dei compensi parametrati.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Applicato dal giudice di merito per la liquidazione delle spese, ed è ritenuto correttamente utilizzabile per la liquidazione intervenuta dopo la sua entrata in vigore.

  • d.m. n. 127 del 2004

    Invocato dal ricorrente come parametro previgente, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto secondo l'orientamento della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per la determinazione dell'importo aggiuntivo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione dei compensi professionali, i nuovi parametri introdotti dalla normativa sopravvenuta si applicano quando la liquidazione giudiziale intervenga dopo la loro entrata in vigore, anche se l'attività difensiva sia iniziata in epoca precedente e si sia svolta in parte sotto il vigore delle tariffe abrogate.
  • Ai fini dell'applicazione dei parametri forensi, il compenso del professionista va considerato come corrispettivo unitario dell'opera complessivamente prestata, con conseguente applicazione della disciplina vigente al momento della liquidazione, se la prestazione non era ancora integralmente conclusa.
  • È inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., il ricorso per cassazione che si ponga in contrasto con un principio di diritto già affermato in modo consolidato dalla Corte di cassazione.
  • La mancata attività difensiva della parte intimata esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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