Cassazione Civile, Ordinanza n. 12020/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta in forza di una polizza fideiussoria rilasciata da una banca poi posta in liquidazione coatta amministrativa. La società cessionaria di crediti e rapporti della banca sosteneva di non essere succeduta nell'obbligazione fideiussoria, deducendo che il contratto di cessione del 9 aprile 2018, letto alla luce del D.L. 99/2017 e del D.M. 22 febbraio 2018, non comprendeva la fideiussione escussa dalla società di leasing, perché: a) le clausole negoziali riguardavano i debitori ceduti e i crediti deteriorati classificati UTP o comunque i rapporti accessori ai crediti ceduti, non i debiti verso terzi; b) l'unica esclusione espressa concerneva le fideiussioni verso terzi riferite a debitori in sofferenza, non a posizioni UTP; c) in ogni caso, la fideiussione non aveva generato un credito cedibile perché, prima della liquidazione della banca, non era intervenuto il pagamento e quindi non era sorto un credito di regresso esigibile. La resistente chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della decisione di merito favorevole alla cessionaria, sostenendo che la garanzia fosse rimasta fuori dal perimetro della cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una lettura alternativa delle clausole contrattuali e delle disposizioni normative senza indicare specifici errori logici o violazioni dei canoni ermeneutici. Ha inoltre reputato il terzo motivo generico e non autosufficiente, perché fondato su una diversa ricostruzione della nascita ed esigibilità del credito da fideiussione, tema ritenuto inconferente rispetto alla decisione di merito, che aveva escluso sia il trasferimento dell'obbligazione fideiussoria verso terzi sia la cedibilità di un eventuale credito di regresso non sorto o non classificabile come UTP. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge deve essere specifico e confrontarsi con la concreta ratio della decisione impugnata; non può risolversi in una mera diversa lettura dei fatti o del contratto.
art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.
La mancata specifica attinenza delle censure al decisum equivale, in sostanza, a omessa enunciazione dei motivi e comporta inammissibilità del ricorso.
L'interpretazione del contratto resta sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione mancante/apparente, non per la sola contrapposizione di un'interpretazione diversa.
Il significato delle clausole va ricostruito nel contesto complessivo del contratto; il ricorrente deve indicare specificamente come il giudice si sia discostato da tale criterio.
L'interpretazione non può estendere oltre misura il senso letterale delle clausole se il testo complessivo non lo consente; tuttavia in cassazione la censura deve indicare puntualmente l'errore ermeneutico.
La ricorrente lo invocava per sostenere la nascita del rapporto di debito/credito da fideiussione, ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica e inconferente rispetto alla questione del perimetro della cessione.
Il credito di regresso del fideiussore nasce solo con il pagamento al creditore garantito; in mancanza di pagamento non vi è un credito regresso cedibile.
art. 3, comma primo, D.L. 99/2017
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la cessione potesse riguardare anche attività e passività o rapporti individuabili in blocco; la Corte non ne fa applicazione ampliativa rispetto al contratto di cessione.
art. 5, comma primo, D.L. 99/2017
La cessione dei rapporti della banca in l.c.a. va letta nel perimetro del contratto di cessione stipulato in attuazione della norma.
art. 1, comma terzo, lett. b), D.M. 22 febbraio 2018
Le obbligazioni da fideiussioni o impegni di firma verso terzi riferite a debitori classificati in sofferenza e non escussi o non pagati anteriormente alla cessione risultano escluse dal trasferimento; la Corte esclude che tale previsione consenta l'inclusione delle posizioni qui controverse.
art. 2.1, n. 2, lett. i), del contratto di cessione del 9 aprile 2018
La clausola riguarda i crediti pecuniari derivanti da rapporti finanziari vantati dalla cedente verso debitori classificati come inadempienti probabili; non trasferisce le obbligazioni fideiussorie verso terzi, ma soltanto i crediti da esse derivanti se già sorti e cedibili.
art. 2.1, n. 2, lett. ii), del contratto di cessione del 9 aprile 2018
La clausola concerne le obbligazioni verso i debitori ceduti dei crediti UTP e non verso terzi; l'inciso sugli impegni di firma indica una possibile fonte di obbligazione della banca verso il debitore ceduto, non il subentro della cessionaria nei debiti della banca verso terzi.
art. 2.4, lett. i), del contratto di cessione del 9 aprile 2018
Costituisce una clausola di esclusione che conferma la non inclusione delle fideiussioni verso terzi nella cessione nei casi previsti dal testo; non è interpretabile a contrario nel senso di includere tutte le altre fideiussioni verso terzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza impugnata e si limita a criticare solo alcuni passaggi della motivazione.
- La violazione dei criteri di interpretazione del contratto può essere dedotta in cassazione solo indicando in modo specifico quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentita una mera richiesta di nuova valutazione del testo negoziale.
- Quando un contratto di cessione inserito in un contesto normativo speciale disciplina il trasferimento di rapporti bancari, il perimetro concreto della cessione va ricostruito anzitutto dal testo contrattuale e dalla sua coerenza sistematica, distinguendo i crediti trasferiti dalle obbligazioni passive eventualmente escluse o non previste.
- L'esistenza di una clausola che esclude alcune fideiussioni verso terzi non consente, di per sé, di ritenere trasferite tutte le altre fideiussioni verso terzi: un trasferimento di obbligazioni passive non può essere desunto in via automatica o a contrario se il testo non lo prevede espressamente.
- Il credito di regresso del fideiussore non è un credito attuale e cedibile prima del pagamento al creditore garantito; senza pagamento, manca il presupposto per la sua insorgenza, e comunque la sua eventuale qualificazione deve essere coerente con i criteri contrattuali di inclusione nella cessione.
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