Cassazione Penale, Ordinanza n. 20294/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) in relazione a un episodio connesso al distacco dei fili/contatore dell’energia elettrica presso un’utenza privata. Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione. La prima ricorrente ha dedotto: a) violazione di legge e vizio di motivazione sull’art. 337 c.p., sostenendo che gli operai Enel non avessero la qualifica di incaricati di pubblico servizio perché il distacco dei fili conduttori sarebbe attività meramente materiale; b) omessa considerazione delle doglianze difensive e della valutazione dei testimoni; c) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la gravità fosse stata erroneamente riferita al fatto complessivo nonostante la minaccia di morte fosse stata proferita da un solo imputato e potesse valorizzarsi positivamente la personalità dell’imputata. Il secondo ricorrente ha dedotto a sua volta: a) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ritenuta illogica; b) un motivo sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo della coimputata, centrato sulla qualifica soggettiva degli operai Enel. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il rilievo sulla qualifica soggettiva, richiamando un precedente conforme; per il resto ha giudicato i motivi meramente fattuali, perché diretti a sollecitare una diversa valutazione delle prove già compiuta dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi e con espresso giudizio di gravità del fatto incompatibile con l’art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
La resistenza a pubblico ufficiale può configurarsi anche quando la persona offesa sia un dipendente dell’ente elettrico addetto al controllo e all’eventuale distacco del contatore, perché tale soggetto è qualificabile come incaricato di pubblico servizio.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il giudice di merito abbia espresso un giudizio di gravità complessiva del fatto incompatibile con la non punibilità; in sede di legittimità non è consentito sostituire tale valutazione con una diversa lettura del compendio probatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È incaricato di pubblico servizio il dipendente dell’ente erogatore di energia elettrica addetto al controllo e all’eventuale distacco del contatore, poiché svolge un’attività non soltanto materiale ma anche valutativa e strumentale all’esercizio del servizio pubblico.
- Quando la censura riguarda la qualifica soggettiva della persona offesa e la giurisprudenza di legittimità ha già attribuito tale qualifica a figure analoghe, il motivo non può essere accolto se non introduce elementi fattuali o giuridici nuovi idonei a mutare l’inquadramento.
- La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. è correttamente respinta se il giudice di merito ha motivato un giudizio di gravità del fatto incompatibile con la particolare tenuità; il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito delle prove.
- I motivi di ricorso che si risolvono in una diversa lettura delle testimonianze o del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione quando la motivazione della sentenza impugnata è congrua e immune da manifesta illogicità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20145/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20162/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20168/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20170/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20173/2026 del 03/06/2026
- ordinanza_penale · 3 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20176/2026 del 03/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →