Cassazione Civile, Ordinanza n. 06924/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società che assumeva di essere succeduta nel credito, pari a euro 96.893,97, originariamente vantato da un fornitore di energia elettrica verso un comune per consumi relativi all'illuminazione pubblica. Il comune contestava sia l'opponibilità della cessione del credito, deducendo di averla rifiutata ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 163/2006, sia la validità dei mandati conferiti alla società per la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti, ritenuti una cessione dissimulata e finalizzata ad aggirare una norma imperativa; inoltre contestava la prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, lamentando che l'invio di numerose fatture non consentisse una adeguata contabilizzazione e verifica. In primo grado il tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e ritenne non provata né la titolarità del credito né la sua esistenza e misura. In appello la società soccombente insistette sull'efficacia probatoria della documentazione depositata, in particolare sull'esito della notifica delle fatture estratto dalla piattaforma SDI, da cui sarebbero desumibili i POD, i periodi e i consumi, sostenendo che il comune non avesse contestato il rapporto contrattuale né la fornitura del servizio e che le singole fatture non potessero essere valorizzate in modo autonomo come prova esclusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. fosse inammissibile perché la questione decisiva sulla mancata prova del credito era stata già decisa in modo conforme dai giudici di merito, sicché si era in presenza di una decisione doppiamente conforme. In tale situazione, il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di appello, dimostrando che esse erano diverse; onere che, secondo la Corte, non era stato assolto. Sono state confermate le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente ed è stato disposto anche l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 d.lgs. 163/2006
richiamato dal debitore pubblico come norma alla quale sarebbe stata opposta una cessione del credito non accettata e dunque, secondo la sua prospettazione, non opponibile; la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione è inammissibile quando la censura investe una questione decisa con sentenza doppiamente conforme, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e dimostri che esse siano diverse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello conferma sul punto decisivo la decisione di primo grado, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Nel regime della c.d. doppia conforme, il ricorrente non può limitarsi a criticare la valutazione della prova compiuta dai giudici di merito, ma deve assolvere uno specifico onere di allegazione sulla diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- Le fatture unilateralmente formate non possono essere considerate, da sole, prova sufficiente del credito quando il giudice di merito ritenga necessario un complesso probatorio idoneo a dimostrare titolarità, esistenza e ammontare del credito.
- In sede di legittimità la Corte non rivaluta il merito della prova documentale se la censura mira, in sostanza, a ottenere una diversa lettura degli atti rispetto a quella già compiuta dai giudici di merito.
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