Cassazione Penale, Sentenza n. 21078/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona offesa ha impugnato il provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica aveva disposto la trasmissione in archivio di un fascicolo iscritto al mod. 45, cioè come atto non costituente notizia di reato. Secondo il ricorrente, dopo la denuncia presentata il 18 aprile 2025 e dopo ulteriori attività dell'ufficio, il fascicolo avrebbe dovuto essere trasmesso al giudice per le indagini preliminari per il controllo sulla infondatezza della notizia di reato. Ha quindi dedotto: 1) violazione degli artt. 408, 409 e 410 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il provvedimento di c.d. autoarchiviazione/cestinazione fosse abnorme perché sottraeva al GIP la decisione; 2) violazione degli artt. 335, 405, 408 e 409 c.p.p. e delle direttive organizzative sul mod. 45, sostenendo che, in presenza di istanza della persona offesa e/o di indagini svolte, la trasmissione al GIP fosse dovuta; 3) violazione degli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., per lesione del contraddittorio e del principio di obbligatorietà dell'azione penale. In corso di giudizio è stato chiarito che un decreto di archiviazione relativo ad altro procedimento non era pertinente e che, per il fascicolo in esame, non risultavano iscrizioni nominative; il procedimento è stato quindi trattato come relativo a ignoti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricostruito la categoria dell'abnormità come vizio eccezionale, riferibile agli atti del giudice e, più in generale, a ipotesi residuali di atti non altrimenti impugnabili; ha poi ritenuto che, rispetto alle pseudonotizie iscritte a mod. 45, il rimedio elettivo per la persona offesa resti l'avocazione, eventualmente sollecitabile, e non l'impugnazione diretta del provvedimento del pubblico ministero. La Corte ha inoltre escluso, in concreto, che risultassero elementi sufficienti per applicare l'orientamento che ravvisa l'abnormità del rifiuto di trasmettere gli atti al GIP, osservando che dal decreto e dagli atti non emergevano attività investigative compiute nel senso richiesto dal ricorrente e che le attestazioni richiamate erano troppo generiche. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio e della trasmissione al GIP; la Corte ne esclude l'applicabilità automatica alle pseudonotizie iscritte a mod. 45 quando il pubblico ministero disponga direttamente la trasmissione in archivio.
Richiamato dal ricorrente per affermare la necessità del controllo del GIP; la Corte osserva che tale modulo non è fruibile per correggere l'erronea iscrizione nel registro mod. 45.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non ritiene che la disciplina dell'opposizione/controllo sull'archiviazione ordinaria si applichi alla c.d. autoarchiviazione di pseudonotizie.
La Corte richiama la disciplina dell'iscrizione delle notizie di reato, evidenziando che, dopo la riforma, l'iscrizione riguarda solo fatti determinati, non inverosimili e astrattamente riconducibili a fattispecie incriminatrici, e che l'iscrizione nominativa presuppone indizi sufficientemente pregnanti.
Richiamato per affermare che la decorrenza delle indagini preliminari e i termini connessi presuppongono l'iscrizione nominativa; la Corte lo utilizza per escludere l'operatività del subprocedimento di discovery in un procedimento non iscritto nominativamente.
Richiamato per sostenere che la persona offesa può sollecitare l'avocazione; la Corte lo indica, insieme all'art. 413 c.p.p., come base del rimedio avocativo.
Richiamato come norma che consente alla persona offesa di sollecitare l'avocazione quale rimedio per l'inerzia del pubblico ministero.
La Corte esclude che il subprocedimento di discovery ivi previsto sia utilizzabile per correggere l'erronea classificazione di una denuncia nel mod. 45; lo ritiene invece strutturalmente riferito ai procedimenti iscritti a mod. 21 e presupponente l'iscrizione nominativa e il decorso dei termini ex art. 407-bis c.p.p.
Richiamato quale nuova disciplina che attribuisce al giudice poteri di controllo e, in caso di disaccordo sulla registrazione, la possibilità di ordinare d'ufficio l'iscrizione; la Corte lo cita per distinguere gli strumenti riservati ad altre ipotesi rispetto alle pseudonotizie.
Richiamato tra i moduli acceleratori utilizzabili dal pubblico ministero e dalla persona sottoposta alle indagini, ma non dalla persona offesa, per contestare la tempestività/correttezza delle iscrizioni.
Richiamato come presupposto temporale del subprocedimento ex art. 415-ter c.p.p.; la Corte osserva che il suo meccanismo non si attaglia a un procedimento iscritto contro ignoti in mod. 45.
Richiamato come proiezione codicistica del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale e del monopolio del pubblico ministero nella domanda penale.
Richiamato per affermare il potere-dovere del procuratore della Repubblica di procedere all'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.
Richiamato per ribadire il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, al quale l'abnormità si pone come eccezione residuale.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere la lesione del giusto processo; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 112 Cost.
Richiamato come fondamento del monopolio dell'azione penale del pubblico ministero e del sistema delle iscrizioni.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente in chiave di tutela del contraddittorio e della parità di trattamento; non è accolto come parametro decisivo.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente per lamentare la lesione del diritto di difesa e di accesso al controllo giudiziale; la Corte non ne ricava un rimedio impugnatorio ulteriore.
art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106
Richiamato per le linee di orientamento della Procura generale della Corte di cassazione in materia di gestione delle pseudonotizie e trasmissione in archivio.
D.M. 30/09/1989
Richiamato come fonte regolamentare del registro mod. 45, ove confluiscono gli atti non costituenti notizia di reato.
Richiamato per la riforma che ha introdotto più penetranti controlli e nuove "finestre di giurisdizione" in materia di iscrizioni e inerzia del pubblico ministero.
Richiamato quale correttivo alla riforma Cartabia in tema di iscrizioni e controlli.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
Massime di principio
- Il provvedimento del pubblico ministero che disponga la trasmissione in archivio di una denuncia iscritta come pseudonotizia a mod. 45, anche se sollecitato dalla persona offesa, non è di regola impugnabile per cassazione, perché non ha natura giurisdizionale e resta estraneo al catalogo dei provvedimenti del giudice soggetti a impugnazione.
- L'abnormità è una categoria eccezionale e residuale: può riguardare solo provvedimenti strutturalmente o funzionalmente abnormi, cioè atti avulsi dal sistema processuale oppure idonei a determinare una stasi irreversibile del processo non altrimenti superabile con attività legittime.
- Quando si contesti l'erronea iscrizione di un atto nel registro delle pseudonotizie, il rimedio elettivo è l'avocazione delle indagini, anche sollecitabile dalla persona offesa; il giudice per le indagini preliminari non ha un sindacato generale sulla scelta del pubblico ministero di iscrivere l'atto in un registro piuttosto che in un altro.
- Gli strumenti introdotti o rafforzati dalla riforma in tema di controllo sulle iscrizioni e di discovery degli atti operano per i procedimenti iscritti come notizie di reato e/o con iscrizione nominativa, non per le procedure mantenute nel mod. 45 in assenza di una notizia di reato riconosciuta dal pubblico ministero.
- Per configurare l'abnormità del rifiuto di trasmettere gli atti al GIP occorre, secondo l'orientamento più favorevole al controllo, che risultino sia l'effettivo svolgimento di indagini sia una specifica istanza della persona offesa; attestazioni generiche sulla pendenza o sulla fase del procedimento non bastano.
- In sede di verifica dell'abnormità possono essere esaminati direttamente gli atti allegati, ma la loro genericità o l'assenza di elementi concreti sulle indagini svolte impedisce di ritenere superata la scelta del pubblico ministero di trattare il fascicolo come pseudonotizia.
- La mera iscrizione di un atto nel registro mod. 45 non cristallizza in modo definitivo l'inesistenza della notizia di reato, ma la sua correzione non avviene attraverso un controllo giudiziale ordinario dell'archiviazione: occorre fare ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento per l'inerzia o l'erronea gestione dell'azione penale.
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