Cassazione Penale, Sentenza n. 32879/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Esposito ha impugnato il rigetto del permesso premio sostenendo che l'ordinanza lo aveva di fatto escluso per la mancata confessione del fatto di sangue. Ha censurato la motivazione per presunta illegittimità, richiamando la giurisprudenza che vieta di esigere la confessione e sostenendo che la sua buona condotta carceraria sarebbe sufficiente per un giudizio prognostico favorevole.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valutato, oltre alla regolare condotta carceraria, le risultanze del trattamento rieducativo e le relazioni psicologiche: la mancanza di una revisione critica del passato, il rifiuto di affrontare i contenuti profondi nei colloqui e l'assenza di segni di rimorso sono stati considerati indicatori negativi di pericolosità sociale e di inaffidabilità esterna. La sentenza sottolinea che non si richiede la confessione, ma l'assenza di collaborazione al percorso rieducativo può giustificare il diniego. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Il permesso premio ha funzione rieducativa e premiale; la sua concedibilità richiede tre presupposti contestuali: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi/culturali/lavorativi. Non impone la confessione, ma valuta la revisione critica del passato come indicatore della non pericolosità.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Corte Costituzionale, sentenza n. 504/1995
Richiamata per affermare la funzione pedagogico-rieducativa e l'importanza del permesso premio come strumento del trattamento penitenziario.
Giurisprudenza della Cassazione (esempi citati: Bonzeri 11/06/2013; Barcella 29/11/2023; Chiocchia 10/05/2023; Catalano 08/02/2019; Angelone 08/02/2008; Pantaleo 11/06/2013)
Consolidati principi di diritto: non si può pretendere la confessione del condannato per concedere misure alternative; tuttavia la mancata rivisitazione critica del passato può assumere rilievo negativo nel giudizio prognostico se indica rifiuto di partecipare al percorso rieducativo e persistenza di pericolosità sociale. È sufficiente che il processo di revisione sia iniziato in modo significativo, non che sia completato.
Massime di principio
- Il permesso premio richiede contemporaneamente regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso: la buona condotta da sola può non essere sufficiente.
- Non è lecito esigere la confessione del reato come condizione per la concessione del beneficio; tuttavia il rifiuto di impegnarsi nel percorso rieducativo può pesare negativamente come indicatore di pericolosità.
- Il giudice deve basare il giudizio prognostico su informazioni adeguate, incluse relazioni psicologiche e di trattamento, e valutare globalmente l'evoluzione della personalità del detenuto.
- La mancata rivisitazione critica del comportamento deviante non è automaticamente ostativa, ma può giustificare il diniego se mostra un atteggiamento di chiusura persistente e mancanza di partecipazione al trattamento.
- In situazioni analoghe è sufficiente che il processo di revisione personale sia iniziato in modo significativo; il completamento o la confessione integrale non sono requisiti obbligatori.
- Le decisioni devono essere motivate in termini di rischi di pericolosità sociale e di affidabilità esterna, documentando come le risultanze del trattamento influenzino la prognosi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32827/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32828/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32829/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32830/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32831/2025 del 06/10/2025
- Sentenza penale · 6 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32832/2025 del 06/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →