Cassazione Civile, Ordinanza n. 14486/2026 del 15/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dal Comune per TARSU relativa alle annualità 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, con recupero del tributo, addizionali, maggiorazioni e sanzioni per omessa denuncia dell'occupazione e/o detenzione di un immobile di proprietà del contribuente. In appello era stata confermata la pretesa fiscale sul rilievo che l'immobile, pur asseritamente inutilizzabile, non era stato oggetto di una tempestiva e adeguata denuncia/documentazione ai sensi dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993. In Cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che per ottenere l'agevolazione per immobile inutilizzabile non era necessaria una formale denuncia di variazione, essendo sufficiente una qualsiasi comunicazione al Comune dalla quale risultasse lo stato del bene, e richiamando una denuncia di inizio lavori di ristrutturazione; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 507/1993, assumendo che per gli anni 2011-2012 l'immobile era stato locato a terzi con contratto registrato; con il terzo ha denunciato nullità per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla non debenza del tributo per il periodo 2011-2012 in ragione della locazione; con il quarto ha lamentato omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla tardiva denuncia di cessazione dell'occupazione dell'immobile dal 2008; con il quinto ha lamentato omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla decadenza del potere impositivo per l'anno 2008 e alla violazione dell'art. 71 d.lgs. n. 507/1993.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che, quanto agli anni 2008-2010, l'asserita inutilizzabilità dell'immobile potesse rilevare anche in difetto di una formale denuncia se il Comune ne fosse già a conoscenza tramite la dichiarazione di inizio lavori di ristrutturazione; quanto agli anni 2011-2012, ha ritenuto fondato il rilievo sull'asserita locazione a terzi, osservando che la sentenza di merito non aveva affatto esaminato questa distinta questione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito, perché la doglianza sulla tardiva denuncia di cessazione dell'occupazione si sovrapponeva alle questioni già risolte; il quinto motivo è stato rigettato, perché l'avviso relativo al 2008 non era decaduto, essendo stato notificato entro il termine quinquennale decorrente dall'anno d'imposta. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
La denuncia o comunicazione del contribuente è richiesta per far valere l'inutilizzabilità dell'immobile ai fini dell'esenzione/riduzione; tuttavia il rigore del formalismo si attenua quando il Comune abbia già conoscenza qualificata della condizione del bene tramite altra documentazione.
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
È richiamato dal ricorrente per sostenere la non debenza della tassa negli anni in cui l'immobile era locato a terzi; la Corte non esamina nel merito la norma, ma censura l'omesso esame della questione di fatto.
Richiamato per la dedotta decadenza del potere impositivo; la Corte ritiene che, per l'anno 2008, la notifica dell'avviso fosse avvenuta entro il termine quinquennale.
Usato per denunciare l'omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo quando manchi completamente una decisione su una domanda o eccezione autonoma.
È il parametro dei motivi di ricorso; la Corte precisa che la qualificazione formale del motivo non impedisce di esaminarlo come omessa pronuncia se la censura è univocamente chiara.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
È richiamato per affermare che i rapporti tra contribuente ed ente impositore devono essere improntati a collaborazione e buona fede, con conseguente attenuazione di formalismi inutili quando il fatto agevolativo è già noto al Comune.
art. 6, comma 4, L. n. 212/2000
È richiamato come espressione del principio per cui al contribuente non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Massime di principio
- In materia di tributi comunali sugli immobili, le agevolazioni o esclusioni non operano automaticamente: in linea generale il contribuente deve denunciare il presupposto agevolativo e documentarlo, poiché si tratta di un'eccezione alla regola della debenza del tributo.
- Il rigore dell'onere dichiarativo si attenua quando la condizione che legittima il beneficio sia già stata portata a conoscenza del Comune con documentazione idonea e qualificata, anche se non presentata nel modulo formale previsto per la specifica agevolazione.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare una questione autonoma e decisiva, distinta da altre già trattate, ricorre il vizio di omessa pronuncia; il vizio non sussiste se la questione è stata comunque considerata o se il rigetto è implicito.
- Ai fini della decadenza dell'ente impositore per omessa denuncia, il termine quinquennale va computato secondo le regole proprie del tributo, e l'atto notificato entro tale termine non è tardivo.
- La conoscenza preventiva da parte dell'amministrazione di fatti rilevanti per l'applicazione del tributo impedisce di pretendere dal contribuente la prova di circostanze già documentalmente acquisite dall'ente, in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede.
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