Cassazione Civile, Ordinanza n. 00926/2026 del 16/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un atto di recupero con cui l'amministrazione finanziaria aveva chiesto la restituzione di somme compensate nel 2012 mediante crediti d'imposta collegati alla cd. carbon tax. In appello, la commissione regionale aveva dichiarato inammissibile l'originario ricorso della contribuente per tardività della notifica dell'atto. In cassazione, la società ha denunciato la violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 7 della l. n. 890 del 1982 e degli artt. 145 e 156 c.p.c., sostenendo che la notificazione dell'atto fosse nulla perché nell'avviso di ricevimento non era indicata la qualità del consegnatario e perché mancava prova dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica prevista dall'art. 7 l. n. 890 del 1982, dato che l'atto non era stato consegnato personalmente al destinatario. Nelle more, la ricorrente ha poi documentato che l'Agenzia aveva annullato in autotutela l'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'atto di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria, avvenuto nel corso del giudizio di legittimità, e ha ritenuto che tale rimozione facesse venir meno ogni interesse della contribuente alla decisione sul merito della pretesa fiscale e sul motivo di ricorso. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e nullità processuali
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente per contestare la tempestività/tardività dell'impugnazione in relazione alla notificazione dell'atto tributario
invocato per sostenere l'obbligo della comunicazione di avvenuta notifica quando l'atto non sia consegnato personalmente al destinatario
richiamati dalla ricorrente in tema di notificazione a persona giuridica e sanatoria delle nullità
richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale
art. 2, comma 1, lett. d), D.M. 11 febbraio 1997, n. 37
richiamato dalla Corte come base dell'annullamento d'ufficio per illegittimità dell'atto, indicata come doppia imposizione
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impositivo oggetto di impugnazione, viene meno l'interesse del contribuente a ottenere una pronuncia sull'illegittimità della pretesa, con conseguente cessazione della materia del contendere.
- L'annullamento dell'atto contestato nel corso del giudizio di legittimità impedisce alla Corte di pronunciarsi sul motivo di ricorso concernente la validità della notificazione o la tempestività dell'impugnazione, perché la controversia non ha più oggetto attuale.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando l'annullamento dell'atto da parte dell'ufficio e la richiesta della parte contribuente rendono equa la compensazione.
- Per la validità della notificazione degli atti tributari a persona giuridica, la parte che contesta la notificazione può far valere l'omessa indicazione della qualità del consegnatario e la mancata prova della comunicazione di avvenuta notifica nei casi previsti dalla legge; tuttavia, tali questioni restano assorbite se l'atto viene successivamente rimosso dall'amministrazione.
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