Cassazione Civile, Ordinanza n. 25087/2024 del 18/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La società ricorrente aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, di un atto con cui un soggetto aveva trasferito a un altro un immobile sito in Sabaudia nell'ambito di un contratto di convivenza. In via subordinata aveva chiesto accertarsi la simulazione assoluta della convenzione. I convenuti avevano resistito, eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione attiva della società attrice. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancata prova della legittimazione attiva, rilevando che la società aveva allegato una procura alla gestione dei crediti ma non ne aveva dato prova. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo tardiva o comunque inutilizzabile in appello la documentazione sulla legittimazione e negando l'applicabilità del termine di cui all'art. 182 c.p.c. perché non si trattava di difetto di procura ma di mancata prova del potere rappresentativo. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la prova della legittimazione processuale è producibile anche in appello e non è soggetta al divieto di nuovi documenti relativo al merito; con un secondo motivo, omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'avvenuta produzione in appello della documentazione attestante la legittimazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, affermando che il divieto di nuovi documenti in appello ex art. 345 c.p.c. riguarda solo i documenti attinenti al merito della causa e non quelli diretti a provare la legittimazione processuale o la correttezza dell'attività processuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per rendere inefficace l'atto dispositivo rispetto al creditore
il divieto di nuove produzioni documentali in appello è riferito ai documenti attinenti al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale
la produzione dei documenti utili a provare la legittimazione processuale è soggetta a decadenza solo se non effettuata entro il termine assegnato dal giudice
Massime di principio
- Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello non si estende ai documenti che servono a dimostrare la legittimazione processuale della parte o la regolarità dell'attività processuale, poiché essi non attengono al merito della controversia.
- La prova della legittimazione processuale può essere oggetto di produzione documentale anche in appello, salvo che sia maturata la decadenza per mancato deposito entro il termine eventualmente assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- Quando il giudice di merito confonde il tema della titolarità/legittimazione processuale con quello della produzione di prove sul merito, la decisione è censurabile per violazione dell'art. 345 c.p.c. e per omesso esame del fatto decisivo costituito dall'avvenuta produzione documentale.
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