Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48331/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Lodi che aveva respinto il riesame avverso il sequestro preventivo di somme ritenute profitto di reati connessi a favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contraffazione documenti, reimpiego e autoriciclaggio. Le difese hanno censurato: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul fumus commissi delicti e mancato esame puntuale delle prove difensive (documentazione contabile e giustificazioni sulla provenienza lecita del denaro, dichiarazioni di introduzione di contanti, pagamenti per attività commerciale di compravendita/esportazione di macchinari); 2) errata quantificazione del profitto sottoposto a sequestro e omissione della considerazione dell'attività imprenditoriale venticinquennale; 3) erronea applicazione degli artt. 648-ter e 648-ter.1 c.p. circa gli elementi oggettivi e soggettivi (assenza dell'effetto dissimulatorio e della condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa); 4) per Elbaz Rafaat, violazione del divieto di bis in idem rispetto a provvedimenti precedenti e sproporzione del sequestro rispetto al ruolo e alle somme effettivamente versate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendoli fondati per vizio motivazionale: ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Lodi, in più punti, di fatto inesistente (apodittica e lacunosa), poiché i giudici del riesame non hanno valutato in modo puntuale e coerente le risultanze processuali e gli elementi difensivi (limitandosi ad affermare che le allegazioni difensive non fossero "allo stato" idonee e rinviando ad approfondimenti investigativi) e non hanno adeguatamente spiegato la questione del bis in idem relativa alle somme già confiscate in precedenza. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Lodi per un nuovo esame. Le altre questioni sollevate dalle difese sono state dichiarate assorbite o precluse dall'annullamento e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sul reimpiego di denaro, beni o utilità provenienti da delitto. Nel caso la difesa ha contestato l'applicabilità per mancanza dell'elemento dissimulatorio; la Corte richiama la necessità che il giudice del riesame valuti adeguatamente gli elementi che possono far ritenere lecita la provenienza.

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    Norma sull'autoriciclaggio che richiede condotte concretamente idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni; la Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia spiegato perché le somme sequestrate fossero distinte da quelle già confiscate e come ricorressero i presupposti dell'autoriciclaggio.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina il controllo del tribunale del riesame: la Corte costituzionale ha osservato che il controllo non deve essere meramente formale; la Corte di Cassazione ribadisce che il giudice del riesame deve valutare sia gli elementi dell'accusa sia le confutazioni difensive.

  • ordinanza Corte Costituzionale n. 153 del 4/5/2007

    "... inteso in senso meramente cartolare e formale, posto che esso consente la verifica, nel singolo caso concreto del fumus del reato ipotizzato dall'accusa"

    Richiamata per sottolineare che il controllo del tribunale del riesame deve essere sostanziale e non solo formale.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Norma citata nel procedimento (decreto emesso dal PM): rilevanza processuale segnalata nel giudizio di riesame, ma non modificativa dell'obbligo del Tribunale di motivare le proprie valutazioni sul fumus.

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali; la Corte ricorda che il ricorso è ammesso per violazione di legge, incluse gravi carenze motivazionali.

  • art. 416-bis cod. pen. (citato in giurisprudenza)

    Richiamato nei precedenti giurisprudenziali per distinguere i reati associativi aggravati dall'autoriciclaggio; la Corte segnala che, pur potendo concorrere, il giudice deve spiegare chiaramente le ragioni per cui una somma non è già soggetta a confisca precedente.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve valutare in modo puntuale e coerente sia gli elementi probatori della pubblica accusa sia le confutazioni e le prove offerte dalla difesa: una motivazione apodittica o meramente formale rende il provvedimento annullabile in Cassazione.
  • Se la difesa produce documentazione che giustifica la provenienza lecita di somme (es. fatture, registrazioni di attività imprenditoriale, dichiarazioni doganali, versamenti tracciati), il tribunale del riesame deve esplicitamente esaminare e motivare perché tali elementi non sono idonei a contrastare il fumus.
  • In presenza di provvedimenti patrimoniali precedenti (confische, sequestri), il giudice deve spiegare perché le somme sottoposte a nuovo sequestro sono diverse o non sovrapposte a quelle già confiscate, per evitare profili di bis in idem.
  • Il giudizio sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e sulla quantificazione del profitto può essere limitato nel riesame, ma il tribunale è comunque tenuto a indicare le ragioni che giustificano la misura cautelare reale rispetto alle deduzioni difensive.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso per violazione di legge, e comprende anche l'assoluta mancanza o la motivazione apparente: ciò costituisce strumento efficace per ottenere il rinvio a nuovo esame se il provvedimento non espone un percorso logico-giuridico comprensibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.