Cassazione Penale, Ordinanza n. 09314/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un vizio di motivazione. In particolare, ha contestato che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto nei confronti di un altro concorrente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non avesse applicato la medesima causa di non punibilità anche in suo favore. Il ricorrente sosteneva quindi una disparità di trattamento nella valutazione dell'offensività del fatto. La Corte ha però rilevato che la sua posizione non era sovrapponibile a quella dell'altro concorrente, essendo stato condannato per quattro distinti delitti, mentre l'altro soggetto risultava coinvolto solo nel furto di energia elettrica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, osservando che non vi era alcuna illogica disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente e quella dell'altro correo, perché le situazioni processuali e la concreta offensività dei fatti erano diverse. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamati quali norme incriminatrici del furto aggravato contestato al ricorrente; la decisione non entra nel merito della loro applicazione, ma considera la condanna già intervenuta per il reato contestato.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata o riconosciuta in base alla concreta offensività e alla specificità della posizione del singolo imputato; non è sufficiente invocare il diverso esito riservato a un correo quando le posizioni non siano sovrapponibili.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto va valutata in relazione alla posizione concreta del singolo imputato e alla specifica offensività della condotta, non potendo essere automaticamente estesa per mera analogia con la posizione di un concorrente.
- La diversa risposta giudiziale nei confronti di coimputati non integra disparità di trattamento rilevante quando le rispettive condotte presentino differenze apprezzabili per numero di fatti, gravità complessiva e grado di offensività.
- Il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando il giudice di merito abbia fornito una spiegazione non illogica e coerente della diversa valutazione rispetto a quella operata per altro concorrente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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