Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/01/2019 n. 353 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la sospensione, ai sensi dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, del rimborso IVA 2008 richiesto da La Fortezza s.r.l. L'Amministrazione riteneva che alcune operazioni immobiliari fossero collegate a una cessione simulata di diritti di opzione e alla creazione di costi fittizi presso Global Trading s.r.l., oggetto di notizia di reato per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. La Fortezza contestava che la notizia di reato riguardasse operazioni diverse da quelle che avevano generato il proprio credito IVA e deduceva la violazione della normativa nazionale ed europea, nonché un'insufficiente motivazione sui rapporti tra le società coinvolte. L'Agenzia, con ricorso autonomo, contestava invece che fosse stata dichiarata illegittima la sospensione relativamente a euro 6.720.000, concernenti fatture della Vecchia Darsena s.r.l., non espressamente comprese nella notizia di reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi per connessione. Prima di esaminare i motivi di merito, ha preso atto della rinuncia congiunta delle parti e dell'istanza di estinzione. Ha quindi dichiarato estinti entrambi i giudizi di legittimità, precisando che la rinuncia al ricorso produce l'estinzione anche senza accettazione della controparte e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Le spese dei giudizi di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis, comma 3

    sospensione del rimborso IVA in presenza di contestazioni penali connesse alle operazioni rilevanti

    La disposizione è stata invocata per giustificare la sospensione del rimborso IVA. La questione se la sospensione richieda una correlazione diretta tra le operazioni oggetto di notizia di reato e quelle che hanno generato il credito non è stata decisa nel merito, poiché i giudizi sono stati dichiarati estinti.

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 2

    dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    La notizia di reato riguardava la presunta creazione di costi fittizi attraverso una cessione simulata di diritti di opzione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 183

    gli Stati membri determinano le modalità del rimborso dell'eccedenza IVA

    La contribuente sosteneva che la sospensione dovesse rispettare i principi europei di proporzionalità e neutralità dell'IVA; la Corte non ha affrontato la questione per l'estinzione del giudizio.

  • Art. 360 c.p.c.

    motivi di ricorso per cassazione

    Le parti avevano dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali, ma tali motivi non sono stati esaminati nel merito.

  • Norme processuali sulla rinuncia al ricorso per cassazione

    la rinuncia produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte

    La rinuncia è stata ritenuta sufficiente a estinguere i giudizi e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando le parti depositano una rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, la Corte può dichiarare estinto il giudizio senza esaminare le questioni sostanziali controverse.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione può produrre effetti processuali anche senza un'accettazione formale della controparte e rende definitiva la sentenza impugnata.
  • In materia di rimborso IVA, la sospensione fondata sull'art. 38-bis deve essere valutata in relazione alle contestazioni penali e alle operazioni coinvolte; tuttavia, la presente decisione non stabilisce se sia necessaria una correlazione diretta tra le operazioni contestate e quelle che hanno generato il credito.
  • La dichiarazione di estinzione non equivale a una pronuncia di merito a favore di una delle parti: l'esito pratico dipende dalla sentenza impugnata, che diviene definitiva.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l'estinzione deriva da un accordo o da una rinuncia congiunta e l'esito complessivo della controversia non giustifica l'addebito delle spese a una sola parte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.