Sentenza del 09/01/2019 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta di registro proporzionale del 3% alla sentenza civile del Tribunale di Prato. La sentenza disponeva la revoca per ingratitudine di una donazione indiretta e la restituzione di somme prelevate dal coniuge. La ricorrente sosteneva che tali somme fossero state oggetto di appropriazione indebita e che la decisione dovesse essere registrata a debito ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d), del DPR 131/1986, in quanto riferibile a un risarcimento del danno derivante da reato. In subordine, chiedeva l'applicazione dell'imposta fissa prevista dall'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986, ritenendo che la pronuncia avesse natura meramente restitutoria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la tassazione proporzionale del 3%. Ha ritenuto che la sentenza civile imponesse esclusivamente la restituzione di somme indebitamente prelevate, senza riconoscere un risarcimento del danno nelle sue componenti di danno emergente, lucro cessante o danno non patrimoniale. Non era quindi applicabile l'art. 59, comma 1, lett. d), del DPR 131/1986; inoltre, non risultava accertato alcun reato. È stata esclusa anche l'applicazione dell'imposta fissa prevista per le pronunce che dichiarano la nullità o l'annullamento di un atto, poiché la restituzione non derivava dalla nullità o dall'annullamento di un atto, ma da prelievi ritenuti indebiti. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione delle particolari circostanze della vicenda.
Norme richiamate
Art. 59, comma 1, lett. d), DPR 131/1986
Si registrano a debito le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato.
La disposizione richiede una vera condanna risarcitoria e non una semplice condanna alla restituzione di somme. Inoltre, il danno deve derivare da un fatto costituente reato; in assenza di un accertamento del reato, la norma non è applicabile.
Art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986
Provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori.
Le sentenze civili che condannano al pagamento o alla restituzione di somme, comportando un trasferimento di ricchezza, sono ordinariamente soggette all'imposta di registro proporzionale, salvo specifiche eccezioni.
Art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986
Provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto.
La misura fissa si applica alle pronunce con funzione di ripristino della situazione patrimoniale anteriore quando la restituzione consegue alla nullità o all'annullamento di un atto. La norma è speciale e di stretta interpretazione, quindi non si estende alle restituzioni fondate su prelievi indebiti non collegati all'invalidità di un atto.
Art. 40, DPR 131/1986 e nota II all'art. 8 della Tariffa, Parte I
Gli atti di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte relativa a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
La previsione costituisce un'eccezione alla tassazione proporzionale, applicabile quando la condanna riguarda corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA; non è risultata pertinente nel caso esaminato.
Cassazione civile, sentenza n. 1342/2018
I provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori sono soggetti ad aliquota proporzionale, mentre la lett. e) determina l'imposta in misura fissa per i provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto.
La pronuncia distingue tra condanne al pagamento, normalmente soggette a imposta proporzionale, e pronunce di nullità o annullamento con effetto restitutorio, soggette a imposta fissa.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, una sentenza che ordina la restituzione di somme è normalmente assimilata a una condanna al pagamento e sconta l'imposta proporzionale, anche se la restituzione deriva da un comportamento illecito in senso civilistico.
- La registrazione a debito prevista per le condanne risarcitorie relative a fatti costituenti reato richiede che la sentenza riconosca effettivamente un risarcimento del danno e che il reato sia accertato o chiaramente configurabile; la mera restituzione del capitale non è sufficiente.
- La misura fissa prevista per le pronunce restitutorie opera solo quando la restituzione è conseguenza della nullità o dell'annullamento di un atto, oppure della risoluzione di un contratto nei casi previsti dalla norma.
- La qualificazione usata dalle parti o anche nel corpo della sentenza non è decisiva: per determinare l'imposta occorre esaminare il contenuto sostanziale e il dispositivo della pronuncia, verificando se vi sia un effettivo incremento patrimoniale risarcitorio o una semplice restituzione.
- In presenza di una pronuncia che ordina la restituzione di somme indebitamente percepite, senza riconoscimento di danno emergente, lucro cessante o danno non patrimoniale e senza nullità o annullamento dell'atto, è generalmente applicabile l'imposta di registro proporzionale prevista per le condanne al pagamento di somme.
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