Sentenza del 09/01/2019 n. 1 - Corte Costituzionale
Demanio - Demanio marittimo - Disciplina delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita' turistico-ricreative - Legge Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 - Durata della concessione demaniale marittima - Estensione della durata delle concessioni in atto - Esclusione - Illegittimità costituzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli artt. 2, commi 1, 2 e 3, e 4, comma 1, della legge regionale Liguria n. 26/2017. La normativa regionale prevedeva l'estensione automatica di trenta anni delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative già in essere, la tutela del legittimo affidamento e della continuità aziendale dei concessionari, nonché una durata minima di venti e massima di trenta anni per le nuove concessioni. Secondo il Governo, tali disposizioni violavano l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 TFUE e all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e ostacolando l'accesso di nuovi operatori, anche stranieri, al mercato.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la proroga automatica e generalizzata di trenta anni delle concessioni in essere, precisando che la tutela dell'affidamento dei concessionari e la disciplina dei criteri, delle modalità e della durata delle concessioni spettano allo Stato quando incidono sulla concorrenza. È stata dichiarata incostituzionale anche la disposizione che attribuiva ai Comuni il compito di comunicare l'estensione della durata, in quanto collegata alla proroga illegittima. La Corte ha inoltre dichiarato illegittima la previsione regionale di una durata minima di venti e massima di trenta anni per le nuove concessioni, perché anch'essa incide sulla concorrenza. Sono stati quindi dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 2, commi 1, 2 e 3, e l'art. 4, comma 1, della legge regionale Liguria n. 26/2017.
Norme richiamate
Art. 117, primo comma, Costituzione
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
La disciplina regionale deve rispettare il diritto dell'Unione europea, compresi i principi di libera prestazione dei servizi, libertà di stabilimento e concorrenza.
Art. 117, secondo comma, lettera e), Costituzione
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: tutela della concorrenza.
La regolazione dei criteri, delle modalità di affidamento e della durata delle concessioni demaniali marittime, quando incide sull'apertura del mercato e sulla parità di trattamento, rientra nella competenza esclusiva statale.
Art. 49 TFUE
Sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro.
Le concessioni di rilievo transfrontaliero devono essere assegnate senza discriminazioni e secondo procedure idonee a garantire l'accesso degli operatori dell'Unione europea.
Art. 12, paragrafo 2, direttiva 2006/123/CE
Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali che garantisca imparzialità e trasparenza.
Quando la risorsa pubblica è limitata, l'affidamento deve avvenire mediante una procedura selettiva, imparziale e trasparente; non è ammessa una proroga automatica e generalizzata a favore dei concessionari uscenti.
Art. 84 del D.Lgs. n. 59/2010
Le disposizioni del presente decreto, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva adottata da ciascuna Regione.
La clausola di cedevolezza non consente alle Regioni di disciplinare profili riservati alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
Art. 2, commi 1, 2 e 3, legge Regione Liguria n. 26/2017
Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative attualmente vigenti è riconosciuta l'estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La proroga automatica e generalizzata delle concessioni esistenti, insieme alla tutela regionale dell'affidamento e alla comunicazione comunale della proroga, è stata ritenuta lesiva della competenza statale sulla concorrenza.
Art. 4, comma 1, legge Regione Liguria n. 26/2017
La durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni.
La fissazione regionale di una durata minima e massima predeterminata per le nuove concessioni incide sulle condizioni di accesso e permanenza nel mercato ed è pertanto riservata alla disciplina statale.
Massime di principio
- Le concessioni su beni demaniali scarsi o limitati devono essere affidate nel rispetto di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e libera concorrenza; la proroga automatica a favore del concessionario uscente è in linea generale illegittima.
- La tutela del legittimo affidamento dei concessionari esistenti non può essere disciplinata unilateralmente da una Regione quando incide sui criteri di selezione e sull'accesso al mercato: spetta alla normativa statale stabilire se, quando e in quale misura accordarla.
- La finalità di garantire continuità aziendale, occupazione o certezza del diritto non giustifica una proroga generalizzata e predeterminata, se non è proporzionata e se esclude l'ingresso di nuovi operatori.
- Anche la durata delle concessioni è un elemento concorrenziale: durate eccessivamente lunghe possono ostacolare il ricambio degli operatori e favorire gestioni inefficienti.
- Gli enti locali possono applicare la disciplina vigente e svolgere funzioni amministrative, ma non possono comunicare o attuare proroghe prive di una valida base normativa conforme ai principi costituzionali ed europei.
- In caso di contrasto tra una proroga regionale automatica e i principi statali ed europei sulla concorrenza, la disposizione regionale può essere dichiarata incostituzionale o disapplicata, con conseguente necessità di procedere secondo regole selettive e trasparenti.
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