Sentenza del 09/01/2019 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Detrazioni su imposte pagate all'estero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva indicato nella dichiarazione relativa al 2011 un credito per imposte sul reddito pagate negli Stati Uniti negli anni 2007 e 2008. L’Ufficio sosteneva che il credito dovesse essere richiesto, a pena di decadenza, nelle dichiarazioni relative agli stessi anni, oppure nella dichiarazione del 2010, anno in cui il contribuente aveva ricevuto la certificazione dei versamenti esteri. Il contribuente contestava tale tesi, rilevando che l’art. 165 del TUIR non prevede un termine decadenziale e che il credito era stato correttamente calcolato in relazione agli anni di competenza dei redditi. Invocava inoltre il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c. e denunciava il rischio di una doppia imposizione.
La decisione
La Commissione ha confermato la decisione della CTP favorevole al contribuente e ha respinto l’appello dell’Ufficio. Ha stabilito che l’art. 165 del TUIR non prevede uno sbarramento temporale né una decadenza analoga a quella contenuta nella precedente disciplina dell’art. 15 del TUIR. L’unico requisito è che il credito sia calcolato con riferimento all’anno di competenza dei redditi cui si riferiscono le imposte estere, requisito rispettato dal contribuente. In assenza di uno specifico termine decadenziale, si applica il termine ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. L’Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
Art. 165 del TUIR
In materia di imposte pagate all'estero
La norma disciplina il riconoscimento del credito per le imposte estere e impone il collegamento con l’anno di competenza dei redditi, ma, secondo la decisione, non stabilisce un termine decadenziale entro il quale il contribuente debba necessariamente richiedere il credito.
Art. 15 del TUIR, nella versione previgente
La precedente disciplina prevedeva espressamente un termine decadenziale per la richiesta della detrazione. L’eliminazione di tale previsione è stata interpretata come volontà legislativa di non mantenere il medesimo vincolo nella disciplina dell’art. 165 del TUIR.
Art. 2946 del codice civile
In mancanza di uno specifico termine di decadenza, la richiesta del credito è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
Art. 3 della Costituzione
È stato richiamato dal contribuente in relazione al principio di uguaglianza, sostenendo che la tesi dell’Ufficio avrebbe prodotto un trattamento ingiustificatamente penalizzante.
Art. 53 della Costituzione
È stato richiamato per sostenere che il diniego del credito avrebbe determinato una doppia imposizione sui medesimi redditi, in contrasto con i principi di capacità contributiva.
Art. 36-ter del D.P.R. 600/1973
Il contribuente ne ha dedotto la violazione, nell’ambito delle contestazioni relative al controllo formale della dichiarazione e al disconoscimento del credito per imposte estere.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale non prevede espressamente un termine di decadenza, l’Amministrazione non può introdurlo per via interpretativa; occorre fare riferimento al termine ordinario di prescrizione applicabile.
- Per il credito d’imposta relativo a imposte pagate all’estero, è essenziale collegare il credito all’anno di competenza dei redditi cui si riferiscono le imposte estere, anche se il pagamento o la certificazione avvengono in un momento successivo.
- La ricezione tardiva della documentazione estera non determina automaticamente la perdita del credito, purché il contribuente disponga di idonea prova delle imposte effettivamente pagate e rispetti il termine prescrizionale applicabile.
- La disciplina vigente deve essere distinta da quella precedente: l’eventuale termine decadenziale previsto da una norma abrogata non può essere applicato automaticamente alla normativa successiva priva della medesima previsione.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare certificazioni, ricevute e documentazione estera e verificare sia il corretto anno di competenza sia il decorso del termine decennale, tenendo conto dell’eventuale evoluzione normativa e giurisprudenziale.
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