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Sentenza

Sentenza del 09/01/2019 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accise - prodotti energetici - accisa sul gas - credito - istanza di rimborso - termine biennale - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il disconoscimento di un credito per accise sul gas pari a 120.827,58 euro e sosteneva che il termine biennale per chiederne il rimborso dovesse decorrere dalla presentazione delle successive dichiarazioni annuali, nelle quali il credito sarebbe stato rideterminato o rigenerato. L'Ufficio, invece, riteneva maturata la decadenza prevista dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 504/1995, poiché il credito era riferito alla dichiarazione di consumo dell'anno 2007, presentata nel marzo 2008, e non era stato richiesto entro due anni né riportato nelle dichiarazioni successive.

La decisione

La Commissione tributaria regionale di Venezia ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il diniego dell'Ufficio. Le dichiarazioni relative agli anni 2008 e 2009 esponevano un debito di accisa e non riportavano né utilizzavano in compensazione il credito maturato nel 2007. È quindi mancata la continuità contabile necessaria a mantenerlo esigibile; il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto entro due anni dalla dichiarazione del 2008. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 8.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 2, D.Lgs. 504/1995 (Testo unico delle accise)

    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.

    Il termine biennale per chiedere il rimborso dell'accisa è decadenziale e decorre dal pagamento o, quando successiva, dalla data in cui il diritto al rimborso può essere esercitato. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto.

  • Art. 7, comma 1, lettera e), D.Lgs. 504/1995

    La norma è richiamata dall'art. 14, comma 2, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della relativa disciplina.

  • Art. 10-ter, comma 1, lettera d), D.Lgs. 504/1995

    La norma è richiamata dall'art. 14, comma 2, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della relativa disciplina.

  • Cassazione, sentenza n. 9283/2013

    La società richiamava il principio secondo cui, alla chiusura di ciascun periodo annuale, si forma un nuovo saldo creditorio o debitorio. La Commissione ha ritenuto tale principio non applicabile perché il credito del 2007 non era stato riportato nelle annualità successive e mancava quindi la continuità contabile.

Massime di principio

  • Per i crediti relativi ad accise, il termine di due anni per presentare l'istanza di rimborso deve essere considerato un termine di decadenza, non una semplice prescrizione.
  • Il mero fatto che un credito possa essere contabilmente riconducibile a periodi successivi non è sufficiente a prorogare il termine: occorre che il credito sia effettivamente riportato e mantenuto nelle dichiarazioni successive.
  • Se le dichiarazioni successive espongono un debito senza evidenziare o compensare il credito pregresso, può ritenersi interrotta la continuità contabile e il credito deve essere chiesto a rimborso entro il termine decorrente dal periodo originario.
  • Le istanze di rimborso devono indicare con precisione l'origine del credito, i periodi di riferimento e i versamenti cui esso si riferisce; una ricostruzione fornita solo in giudizio può risultare insufficiente.
  • La possibilità di invocare un nuovo termine in occasione delle dichiarazioni annuali successive dipende dalla concreta continuità contabile del credito e non può essere presunta.

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