Sentenza del 09/01/2019 n. 6 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accise - prodotti energetici - accisa sul gas - credito - istanza di rimborso - termine biennale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il disconoscimento di un credito per accise sul gas pari a 120.827,58 euro e sosteneva che il termine biennale per chiederne il rimborso dovesse decorrere dalla presentazione delle successive dichiarazioni annuali, nelle quali il credito sarebbe stato rideterminato o rigenerato. L'Ufficio, invece, riteneva maturata la decadenza prevista dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 504/1995, poiché il credito era riferito alla dichiarazione di consumo dell'anno 2007, presentata nel marzo 2008, e non era stato richiesto entro due anni né riportato nelle dichiarazioni successive.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Venezia ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il diniego dell'Ufficio. Le dichiarazioni relative agli anni 2008 e 2009 esponevano un debito di accisa e non riportavano né utilizzavano in compensazione il credito maturato nel 2007. È quindi mancata la continuità contabile necessaria a mantenerlo esigibile; il rimborso avrebbe dovuto essere richiesto entro due anni dalla dichiarazione del 2008. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 8.000 euro.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, D.Lgs. 504/1995 (Testo unico delle accise)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato.
Il termine biennale per chiedere il rimborso dell'accisa è decadenziale e decorre dal pagamento o, quando successiva, dalla data in cui il diritto al rimborso può essere esercitato. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto.
Art. 7, comma 1, lettera e), D.Lgs. 504/1995
La norma è richiamata dall'art. 14, comma 2, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della relativa disciplina.
Art. 10-ter, comma 1, lettera d), D.Lgs. 504/1995
La norma è richiamata dall'art. 14, comma 2, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della relativa disciplina.
Cassazione, sentenza n. 9283/2013
La società richiamava il principio secondo cui, alla chiusura di ciascun periodo annuale, si forma un nuovo saldo creditorio o debitorio. La Commissione ha ritenuto tale principio non applicabile perché il credito del 2007 non era stato riportato nelle annualità successive e mancava quindi la continuità contabile.
Massime di principio
- Per i crediti relativi ad accise, il termine di due anni per presentare l'istanza di rimborso deve essere considerato un termine di decadenza, non una semplice prescrizione.
- Il mero fatto che un credito possa essere contabilmente riconducibile a periodi successivi non è sufficiente a prorogare il termine: occorre che il credito sia effettivamente riportato e mantenuto nelle dichiarazioni successive.
- Se le dichiarazioni successive espongono un debito senza evidenziare o compensare il credito pregresso, può ritenersi interrotta la continuità contabile e il credito deve essere chiesto a rimborso entro il termine decorrente dal periodo originario.
- Le istanze di rimborso devono indicare con precisione l'origine del credito, i periodi di riferimento e i versamenti cui esso si riferisce; una ricostruzione fornita solo in giudizio può risultare insufficiente.
- La possibilità di invocare un nuovo termine in occasione delle dichiarazioni annuali successive dipende dalla concreta continuità contabile del credito e non può essere presunta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 gen 2019Sentenza del 09/01/2019 n. 1 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 9 gen 2019Sentenza del 09/01/2019 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 gen 2019Sentenza del 09/01/2019 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Salerno
- Sentenza · 9 gen 2019Sentenza del 09/01/2019 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 9 gen 2019Sentenza del 09/01/2019 n. 32 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 9 gen 2019Sentenza del 09/01/2019 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →