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Sentenza

Sentenza del 09/01/2019 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Salerno

Notificazioni - Contribuente deceduto - Notifica presso l'ultimo domicilio - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che la notifica presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto può considerarsi validamente eseguita solo quando sia rivolta agli eredi collettivamente e impersonalmente. In mancanza di tale indicazione e modalità, la notificazione dell'atto impositivo è invalida.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione di un atto impositivo intestato a una persona deceduta. La notifica presso l'ultimo domicilio del defunto è valida soltanto se l'atto è indirizzato agli eredi collettivamente e impersonalmente, secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Una notifica effettuata esclusivamente al defunto, senza il riferimento agli eredi nelle forme richieste, non rispetta le condizioni previste dalla norma.

Norme richiamate

  • Art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La notifica presso l'ultimo domicilio del defunto deve essere indirizzata agli eredi collettivamente ed impersonalmente.

    La disposizione consente di notificare l'atto impositivo presso l'ultimo domicilio del contribuente deceduto, ma soltanto rispettando la modalità specifica di indicazione degli eredi collettivamente e impersonalmente. La semplice intestazione dell'atto al defunto o la notifica priva del riferimento agli eredi non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di un atto tributario è deceduto, l'Amministrazione deve verificare e rispettare le modalità speciali di notifica previste per gli eredi.
  • La notifica presso l'ultimo domicilio del defunto non è automaticamente valida: deve essere indirizzata agli eredi collettivamente e impersonalmente, secondo l'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
  • Un atto ancora intestato al contribuente deceduto può essere notificato nell'ultimo domicilio solo se la notifica identifica correttamente il destinatario processuale, cioè gli eredi nella forma collettiva e impersonale prevista dalla legge.
  • In caso di notifica eseguita direttamente al defunto o senza il riferimento agli eredi, è possibile contestarne la validità, ferma restando la necessità di valutare gli effetti giuridici concreti e l'eventuale sanatoria secondo le circostanze del caso.

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