Cassazione Civile, Ordinanza n. 00872/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il quinto, ha rigettato i primi tre motivi e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della prescrizione di interessi e sanzioni, rinviando al giudice dell’appello per un nuovo esame del merito in conformità ai principi affermati. Il rinvio è stato disposto alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento e gli atti presupposti, deducendo vizi di notifica e altri vizi degli atti impositivi e riscossivi. In primo grado il ricorso è stato rigettato e in appello la decisione è stata confermata. In Cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione assente o apparente sulla dedotta inesistenza della notifica di un avviso di accertamento; (2) nullità della sentenza per motivazione assente o apparente sulla invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte dall’intimazione; (3) motivazione assente o apparente sulla dedotta inesistenza o invalidità di altri atti impositivi e sulla nullità derivata dell’atto impugnato; (4) violazione delle norme sulla prescrizione per avere la CTR omesso di annullare le pretese per interessi e sanzioni, che il ricorrente assumeva soggette a prescrizione quinquennale; (5) vizio di motivazione in relazione al decorso dei termini prescrizionali e decadenziali dei crediti azionati. La Corte ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché la questione sulla notifica dell’avviso di accertamento non risultava dedotta nel giudizio di primo grado e quindi era preclusa in appello; ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della CTR sulla regolarità delle notifiche delle cartelle era sufficiente e superava il minimo costituzionale; ha invece accolto il quarto motivo, affermando che interessi e sanzioni relative a pretese tributarie sono soggetti a prescrizione quinquennale; ha dichiarato assorbito il quinto motivo. Ne è seguita la cassazione con rinvio limitatamente al motivo accolto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato richiamato per censurare la motivazione assente o apparente della sentenza; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che lo invocavano, distinguendo tra omessa deduzione in primo grado e sufficienza motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato come parametro del vizio di motivazione; la Corte ha escluso il vizio per le questioni non devolute o per motivazione che supera il minimo costituzionale.
Invocato dal ricorrente per sostenere una prescrizione decennale; la Corte ha invece affermato che per interessi e sanzioni tributarie opera la prescrizione quinquennale, non quella ordinaria decennale.
Le obbligazioni per interessi, anche se accessorie a debiti tributari, hanno autonoma natura e sono soggette alla prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
È la disciplina speciale della prescrizione delle sanzioni tributarie, che la Corte applica nel senso della prescrizione quinquennale.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato nel motivo del ricorrente insieme all’art. 20, comma 3, senza autonoma statuizione diversa da quella sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni.
Richiamato nella ricostruzione della giurisprudenza per precisare che l’allungamento della prescrizione breve opera solo in presenza di titolo giudiziale definitivo, non nel caso deciso.
Massime di principio
- Le questioni non dedotte nel giudizio di primo grado non possono essere introdotte per la prima volta in appello; se la preclusione opera, la corte di merito non ha l’obbligo di motivare sul punto non esaminato.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente; una motivazione che consenta di comprendere la ratio decidendi supera il minimo costituzionale richiesto.
- Gli interessi dovuti su obbligazioni tributarie, una volta sorti, acquistano autonomia rispetto al debito principale e si prescrivono nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., a prescindere dalla natura dell’obbligazione principale.
- Le sanzioni tributarie, in mancanza di un titolo giudiziale definitivo che consenta l’operatività dell’art. 2953 c.c., sono soggette alla prescrizione quinquennale prevista dalla disciplina speciale dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997.
- In sede di impugnazione di cartelle o intimazioni di pagamento, il giudice deve distinguere tra tributo, interessi e sanzioni, poiché i diversi crediti possono essere assoggettati a regimi prescrizionali differenti.
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