Cassazione Penale, Ordinanza n. 21447/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto/ detenzione di arma ex art. 697 c.p. e rideterminato la pena per il reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, riferito a un fatto del 2 ottobre 2014. Con i due motivi di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione: da un lato, in ordine alla possibilità che l'abitazione fosse utilizzata da un soggetto diverso dall'imputato, il quale avrebbe lasciato le chiavi vicino alla porta di ingresso anche in sua assenza; dall'altro, in relazione alla mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha osservato che in sede di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l'adozione di una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente; inoltre, il motivo non si confrontava con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già respinte in appello. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso un automatismo nell'applicazione della recidiva e aveva valorizzato il curriculum criminale dell'imputato e la maggiore pericolosità desunta dalla prosecuzione del medesimo processo delinquenziale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Il reato risulta dichiarato estinto per prescrizione in appello; la Cassazione non interviene sul merito di tale capo, limitandosi a scrutinare i motivi contro la motivazione sulla detenzione di stupefacente e sulla recidiva.
La recidiva non può essere applicata in modo automatico; il giudice deve valorizzare elementi concreti, come il precedente curriculum criminale e la maggiore pericolosità desunta dalla nuova condotta.
Il ricorso non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o in una mera riproposizione delle censure già respinte dal giudice di merito.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la rivalutazione del fatto e delle prove: il ricorso per cassazione non può chiedere una nuova lettura degli elementi istruttori né sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa ipotesi ritenuta più plausibile dal difensore.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a reiterare censure già esaminate e disattese in appello.
- La recidiva richiede una valutazione concreta della maggiore pericolosità dell'agente e non può essere applicata automaticamente in base al mero dato formale dei precedenti penali.
- È legittima la valorizzazione del curriculum criminale e della continuità con il precedente percorso delinquenziale ai fini del giudizio sulla recidiva, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
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