Cassazione Penale, Ordinanza n. 14738/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva presentato al magistrato di sorveglianza un'istanza per ottenere fotografie attestanti la presenza di un tavolino nella sala colloqui. Il decreto impugnato aveva dichiarato la domanda inammissibile, rilevando che non rientra nelle prerogative del magistrato di sorveglianza scattare e inviare fotografie all'interessato. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, si deduceva violazione di legge, sostenendo che nell'istanza originaria non era stata chiesta la mera esecuzione di foto, ma l'inoltro delle stesse al detenuto. La Corte ha tuttavia ritenuto che l'istanza fosse del tutto generica, priva di indicazione dell'esigenza perseguita e del diritto soggettivo che si intendeva tutelare, sicché il reclamo si risolveva in una richiesta generica non riconducibile a una posizione giuridica soggettiva specifica tutelata dall'ordinamento penitenziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'istanza come reclamo generico, privo di una correlazione con un diritto soggettivo del detenuto e quindi non impugnabile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen.
Il reclamo del detenuto, se non correlato a una situazione di diritto soggettivo e a una specifica condotta dell'amministrazione penitenziaria, va qualificato come reclamo generico e il relativo provvedimento non è impugnabile.
L'inammissibilità del ricorso comporta la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di cassazione, con le conseguenze accessorie previste dalla norma.
Massime di principio
- In materia di ordinamento penitenziario, il magistrato di sorveglianza deve qualificare preliminarmente lo strumento azionato dal detenuto, verificando se la pretesa sia riconducibile a un diritto soggettivo tutelato e se vi sia correlazione con una condotta dell'amministrazione penitenziaria.
- Se l'istanza del detenuto non indica con sufficiente precisione l'esigenza concretamente perseguita e il diritto soggettivo invocato, essa si configura come reclamo generico e non come domanda giurisdizionalmente azionabile nei termini previsti dalla legge.
- Il provvedimento che definisce un reclamo generico, quando la materia non rientri tra quelle per le quali l'ordinamento prevede tutela giurisdizionale, deve considerarsi non impugnabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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