Sentenza n. 264/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’annullamento - della deliberazione del Consiglio comunale di Villa San Giovanni n. 39 del 5.11.2021, con la quale è stata deliberata l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020; - della deliberazione n. 40 del 5.11.2021, con la quale è stato approvato il dissesto finanziario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni consiliari di approvazione del rendiconto della gestione 2020 e di dichiarazione del dissesto finanziario del Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, agendo sia in qualità di cittadini sia di consiglieri comunali, hanno chiesto l’annullamento delle deliberazioni consiliari n. 39 e n. 40 del 5 novembre 2021. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione ad agire. Quanto alla qualità di cittadini, il TAR ha rilevato l’assenza di una posizione giuridica qualificata e di un interesse personale, poiché gli atti impugnati non incidevano direttamente e immediatamente sulle sfere giuridiche dei ricorrenti. Quanto alla qualità di consiglieri comunali, i ricorrenti non lamentavano la lesione di specifiche prerogative consiliari, ma deducevano esclusivamente vizi sostanziali relativi al regime giuridico delle deliberazioni impugnate. Il ricorso cautelare era stato già respinto con ordinanza non impugnata.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione della deliberazione comunale di dissesto finanziario, richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite e del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. I ricorrenti, quali cittadini, non erano titolari di una posizione qualificata e di un interesse personale e concreto, sicché l’azione avrebbe assunto natura popolare, ammessa dall’ordinamento solo nei casi eccezionali previsti dalla legge. Neppure la qualità di consiglieri comunali fondava la legittimazione, poiché il ricorso del consigliere contro l’amministrazione di appartenenza è ammissibile soltanto quando siano lese le sue prerogative funzionali; circostanza non ricorrente nel caso concreto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire.
Richiamato quale esempio di previsione eccezionale che ammette un’azione popolare.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’impugnazione della deliberazione comunale di dissesto finanziario rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- Il cittadino non è legittimato a impugnare atti comunali per il solo fatto di appartenere alla collettività amministrata, quando l’atto non incida direttamente e immediatamente sulla sua sfera giuridica; in assenza di una posizione qualificata e di un interesse personale, l’azione assume natura popolare ed è inammissibile salvo specifica previsione di legge.
- Il consigliere comunale non è, di regola, legittimato a impugnare gli atti dell’amministrazione di appartenenza, poiché il processo amministrativo non è normalmente destinato a risolvere controversie interne tra organi o componenti dello stesso ente.
- Il ricorso del consigliere comunale contro l’amministrazione di appartenenza è ammissibile soltanto quando l’atto impugnato incida concretamente sull’effettivo e regolare esercizio delle sue peculiari prerogative consiliari; non è sufficiente dedurre vizi sostanziali dell’atto privi di riflessi sulle funzioni consiliari.
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