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Sentenza

Sentenza n. 408/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del Comune di Santa Margherita Ligure n. 59584/2025 in data 16 dicembre 2025 avente ad oggetto "Nota prot. n. 54673 del 12/11/2025 ad oggetto ulteriore istanza di accesso agli atti e atto di partecipazione al procedimento Riscontro", - nonché, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1°, lett. a), n. 6), Cod. proc. amm., per l'accertamento del diritto della Società ricorrente all'accesso ai documenti richiesti con istanza inviata in data 11 novembre 2025 e per la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'ostensione degli atti richiesti.

Giustizia amministrativa202600070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: nota comunale che aveva differito l'accesso agli atti della Conferenza dei servizi fino al rilascio del titolo concessorio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, partecipante non esclusa a una procedura comparativa per il rinnovo di una concessione demaniale marittima, ha impugnato la nota con cui il Comune aveva accolto l'accesso relativo alla prima fase comparativa, ma aveva differito l'ostensione dei progetti, atti, istanze, pareri e assensi acquisiti o acquisendi nella successiva fase in Conferenza dei servizi fino al rilascio del titolo concessorio. La ricorrente ha chiesto l'accesso documentale e difensivo agli atti già formati o acquisiti, anche in vista della tutela giudiziale connessa all'impugnazione degli atti della fase comparativa. Le parti resistenti hanno eccepito l'inammissibilità di una domanda, asseritamente proposta, volta a ottenere la partecipazione alla Conferenza dei servizi; il difetto di interesse ostensivo; e l'inammissibilità dell'accesso a documenti non ancora formati. Nel merito hanno sostenuto la legittimità del differimento, richiamando una precedente pronuncia relativa a una procedura comparativa ancora in corso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato infondata l'eccezione relativa alla pretesa domanda di partecipazione alla Conferenza dei servizi, rilevando che il ricorso riguardava esclusivamente l'accesso agli atti. Ha riconosciuto l'interesse ostensivo della ricorrente, poiché essa aveva partecipato alla selezione senza essere esclusa e aveva impugnato gli atti di gara, ravvisando quantomeno un interesse di accesso difensivo. Ha invece ritenuto parzialmente inammissibile la richiesta riferita ad atti non ancora formati, poiché l'accesso può riguardare soltanto documenti già esistenti. Nel merito ha distinto il caso deciso da quello oggetto di una precedente sentenza, osservando che qui la fase comparativa era conclusa, la richiedente aveva partecipato alla selezione e il Comune non aveva indicato esigenze concrete di salvaguardia della procedura o di tutela della riservatezza professionale tali da giustificare il differimento. Ha quindi annullato la nota comunale nella parte relativa al differimento e ha condannato il Comune a esibire entro venti giorni gli atti e documenti della Conferenza dei servizi già formati o acquisiti alla data di pubblicazione della sentenza, lasciando salva la possibilità di proporre ulteriori istanze per gli atti formati successivamente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso, utilizzato dalla società per ottenere l'esibizione degli atti.

  • artt. 10 e 22 l. 241/1990

    Costituiscono il fondamento dell'istanza di accesso documentale proposta dalla partecipante alla procedura.

  • art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a.

    Fondamento della giurisdizione esclusiva in materia di controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi.

Massime di principio

  • Il partecipante non escluso a una procedura comparativa conserva un interesse concreto e attuale ad accedere agli atti della successiva fase procedimentale, quantomeno quando l'accesso sia funzionale alla tutela difensiva contro gli atti della procedura.
  • Il differimento dell'accesso agli atti di una procedura comparativa deve essere sorretto da esigenze concrete, quali la salvaguardia del corretto svolgimento della procedura o la tutela della riservatezza professionale; non è sufficiente il mero fatto che il procedimento non sia ancora concluso quando la fase comparativa si sia già definita e il richiedente vi abbia partecipato.
  • L'accesso documentale può riguardare esclusivamente atti e documenti già formati o acquisiti dall'amministrazione; non può essere imposto per documenti futuri o meramente eventuali, ferma restando la possibilità di presentare ulteriori istanze per gli atti che saranno successivamente formati.
  • Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice può ordinare l'ostensione immediata degli atti già esistenti e acquisiti nel procedimento, fissando un termine per l'esecuzione, senza estendere l'ordine a documenti non ancora formati.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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