Cassazione Civile, Ordinanza n. 18066/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della definizione agevolata della controversia e dell’adesione dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento IVA emessi per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 nei confronti della società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva poi respinto gli appelli riuniti dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma dal testo disponibile non emerge il contenuto specifico dei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per verificare l’eventuale definizione agevolata. Successivamente la difesa erariale aderiva alla richiesta della società di declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto che la controversia era stata definita ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016.
Norme richiamate
norma richiamata come base procedurale per la memoria con cui la società ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
richiamato come disposizione che ha consentito la definizione agevolata della controversia, determinando la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la controversia tributaria venga definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, la Corte deve prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- L’adesione dell’Amministrazione finanziaria alla richiesta di cessazione della materia del contendere rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso, con conseguente arresto del processo.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola dell’anticipazione da parte di chi le ha sostenute, se così disposto nel provvedimento conclusivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18011/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18012/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18013/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18015/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18016/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18017/2023 del 23/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →