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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27667/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni relativo alla mancata registrazione di una sentenza civile del Tribunale di Benevento che aveva condannato alcuni componenti del consiglio di amministrazione al risarcimento dei danni. La contribuente sosteneva che la sentenza dovesse essere registrata a debito, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 131/1986, perché la condanna risarcitoria riguardava fatti costituenti reato; di conseguenza, secondo la disciplina richiamata, l'imposta non avrebbe dovuto gravare sulla parte danneggiata e il recupero avrebbe dovuto essere effettuato solo verso i soccombenti, senza operare la solidarietà di cui all'art. 57 TUR. La CTR aveva invece negato l'applicazione della registrazione a debito rilevando che mancavano i presupposti di legge, poiché non vi era stato previo accertamento penale del reato e la sentenza civile distingueva tra responsabilità degli amministratori e dei sindaci. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione degli artt. 57, 59, lett. d), e 60, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986, assumendo che la CTR avrebbe dovuto verificare soltanto l'astratta riconducibilità dei fatti a fattispecie di reato e non la concreta presenza di un procedimento penale o l'esito della condanna nei confronti di tutti i convenuti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese. Ha affermato che, ai fini della registrazione a debito ex art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986, rileva che i fatti posti a fondamento della condanna risarcitoria siano oggettivamente e astrattamente riconducibili a una fattispecie di reato; non è necessario che vi sia stato un precedente giudizio penale né che la sentenza civile rechi condanna anche per danni non patrimoniali. È inoltre irrilevante che solo alcuni convenuti siano stati condannati, perché il recupero dell'imposta prenotata opera soltanto nei confronti di coloro che sono stati condannati al risarcimento, e non sulla base della solidarietà generale di cui all'art. 57 TUR. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la vicenda applicando tale criterio.

Norme richiamate

  • art. 57 d.P.R. n. 131/1986

    La solidarietà nel pagamento dell'imposta di registro non opera nel caso di registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno da fatti costituenti reato, poiché il recupero va effettuato solo nei confronti dei soggetti obbligati al risarcimento.

  • art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986

    La registrazione a debito riguarda le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato; la nozione va intesa in senso ampio e comprende anche fatti astrattamente configurabili come reato, senza necessità di un previo procedimento penale.

  • art. 60, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    L'imposta prenotata a debito viene recuperata dagli uffici soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento del danno.

  • art. 2059 c.c.

    È richiamato per affermare che il giudice civile può accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al solo fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Ai fini della registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno da fatti costituenti reato, ciò che rileva è la riconducibilità oggettiva dei fatti a una fattispecie astrattamente penalmente rilevante, non la previa esistenza di un processo penale o di una condanna penale.
  • La disciplina dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986 ha una ratio di favore per il danneggiato e consente di evitare che la parte vittoriosa anticipi l'imposta di registro in presenza di una condanna risarcitoria fondata su fatti di reato.
  • Quando opera la registrazione a debito, il recupero dell'imposta prenotata deve essere effettuato solo nei confronti dei soggetti condannati al risarcimento del danno, senza applicazione della solidarietà passiva generale prevista dall'art. 57 TUR nei confronti di tutte le parti in causa.
  • Nel valutare l'applicabilità dell'art. 59, lett. d), d.P.R. n. 131/1986, non è decisivo che la condanna civile non comprenda anche il danno non patrimoniale o che la condanna penale sia intervenuta successivamente: il criterio è la natura dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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