Cassazione Penale, Ordinanza n. 16135/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di un imputato per il reato di porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico di lunghezza complessiva pari a 18,5 cm, contestato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore deducendo un unico motivo formalmente rubricato come violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La censura, però, è stata ritenuta dalla Corte del tutto generica e astratta, priva di specifici agganci alla motivazione della sentenza impugnata e non idonea a evidenziare concreti vizi di legittimità; la decisione di merito, invece, era stata sorretta da un apparato argomentativo ritenuto logico e completo, con esame di tutti i rilievi difensivi.
Norme richiamate
norma incriminatrice relativa al porto, fuori dall'abitazione e senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico; la condanna di merito è stata confermata e non è stata scalfita dal ricorso.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata quale presupposto per la valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche, astratte o slegate dalla decisione non sono idonee a fondare un valido sindacato di legittimità.
- La mera prospettazione di formule eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione non è sufficiente se il ricorso non individua in concreto gli errori asseritamente commessi dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità, la Corte può applicare la disciplina dell'art. 616 c.p.p. e porre a carico del ricorrente le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende, ove ravvisi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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