Cassazione Penale, Sentenza n. 46555/2022 del 09/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del GIP che aveva respinto la loro opposizione avverso il rigetto dell'istanza di restituzione delle copie forensi dei computer sequestrati nel procedimento per il reato di cui all'art. 648 c.p. Hanno dedotto violazione di legge (artt. 606 lett. c) ed e) c.p.p.), lamentando che il mantenimento indeterminato del vincolo sulle copie forensi lederebbe i loro diritti (riservatezza, segreto d'impresa), che non è stata eseguita una selezione dei dati rilevanti e che il consulente del PM aveva allegato alla propria relazione una massa di documenti (circa 32.000 pagine) appartenenti alla società GGT, privi di attinenza con l'imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (n. 40963/2017) e della giurisprudenza successiva (n. 12423/2020) secondo cui è ammissibile il ricorso avverso l'ordinanza che conferma il sequestro di dati informatici anche se è stata estratta copia, purché sia dedotto un interesse concreto, attuale e specifico alla esclusiva disponibilità dei dati. Nel caso concreto i ricorrenti non hanno indicato interessi specifici né individuato i documenti da restituire; le modalità di custodia della copia forense (deposito separato e sicuro presso la segreteria) escludono l'illegittima acquisizione da parte di terzi; eventuali vizi dell'attività tecnica del consulente del PM non sono direttamente impugnabili in questa sede e vanno dedotti separatamente. Per l'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato oggetto delle indagini (ricettazione); evocata per descrivere il contesto fattuale del sequestro probatorio.
art. 260, comma 2, cod. proc. pen.
quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità
Richiama l'obbligo di realizzare copie forensi conformi e immodificabili (copia-immagine) e la possibilità di custodire gli originali in luoghi diversi dalla cancelleria.
Sez. Un., n. 40963 del 20/07/2017 (Rv. 270497 - 01)
"l'oggetto di un eventuale sequestro può anche essere il dato informatico"; la sentenza descrive i presupposti per ammettere il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza che conferma il sequestro quando vi è stata estrazione di copia e sussiste interesse concreto ed attuale all'esclusiva disponibilità dei dati
Stabilisce che la copia-immagine preserva lo stato del dato e che la mera restituzione del supporto non esaurisce sempre l'interesse all'impugnazione: occorre dimostrare un interesse concreto, attuale e specifico.
Sez. 2, n. 12423 del 23/01/2020 (Rv. 279337 - 02)
Ribadisce il principio secondo cui, nonostante la restituzione del supporto, può permanere interesse all'impugnazione solo se concreto ed attuale e dimostrato con elementi specifici.
art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati dai ricorrenti (violazione di norme di diritto e motivazione), ma ritenuti non sussistenti per mancata indicazione di interesse concreto e specifico.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che conferma il sequestro di dati informatici estratti in copia è ammissibile solo se viene dedotto e dimostrato un interesse concreto, attuale, specifico e oggettivamente valutabile alla esclusiva disponibilità dei dati.
- Non bastano allegazioni generiche: il ricorrente deve indicare quali documenti o tipologie di dati devono essere restituiti e come la loro indisponibilità leda diritti primari (es. segreto d'impresa, riservatezza).
- La conservazione della copia forense in luogo separato e sicuro (non nell'indagine) riduce il rischio di acquisizione indebita da parte di terzi e può neutralizzare le doglianze sulla possibile divulgazione dei dati.
- I profili tecnici relativi alle modalità di acquisizione e all'allegazione di files sensibili alla consulenza del PM (vizi dell'attività tecnica) vanno dedotti e contestati con gli strumenti procedurali adeguati e non sono necessariamente decidibili in sede di Cassazione sull'ordinanza cautelare senza specifiche doglianze provate.
- In sede di opposizione o ricorso bisogna documentare puntualmente l'interesse alla restituzione e, se si sospetta uso improprio dei dati da parte della controparte, indicare elementi concreti che dimostrino il rischio di accesso o abuso.
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