Cassazione Penale, Sentenza n. 20653/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per rapina (art. 628 cod. pen.) con tre censure principali: 1) violazione dell'art. 628, comma 3, n. 1, e carenza di motivazione, sostenendo che l'aggravante per uso di arma non poteva essere riconosciuta poiché l'imputato aveva solo simulato il possesso di un coltello avendo in realtà con sé un mazzo di chiavi; 2) violazione degli artt. 99 e 163 cod. pen. e difetto di motivazione circa la ritenuta recidiva e il conseguente diniego dei benefici di legge, nonché contestazione della valutazione temporale del precedente; 3) carenza di motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato solo sul secondo motivo nella parte relativa alla valutazione della recidiva, annullando la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e rinviando per nuovo giudizio a diversa Sezione della Corte di appello di Roma. Ha invece rigettato il resto del ricorso. In particolare: il primo motivo è stato respinto perché il Collegio ha confermato che, nella vicenda concreta, la simulazione credibile della disponibilità di un'arma (comunicazione verbale e atteggiamento che hanno indotto la vittima a percepire una minaccia plausibile) è idonea a integrare l'aggravante dell'art. 628, comma 3, n. 1; il secondo motivo è stato accolto solo perché la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva era troppo sintetica e non ha esaminato in concreto i criteri ex art. 133 cod. pen.; quanto all'eccepita lesione relativa ai benefici di legge, la Corte ha ritenuto la censura generica e comunque ha osservato che la precedente condanna irrevocabile è elemento ostativo rilevante ai sensi dell'art. 164, comma 2, n. 1; il terzo motivo è stato assorbito in ragione dell'annullamento parziale operato.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen. (comma 3, n. 1)
L'aggravante per l'uso di armi può ricorrere anche quando l'agente abbia soltanto simulato la disponibilità di un'arma, purché la rappresentazione falsa sia credibile nel contesto e la persona offesa percepisca ragionevolmente di essere minacciata a mano armata; la percezione complessiva della vittima è centrale per il riconoscimento dell'aggravante.
Per la rilevazione della recidiva il giudice deve valutare concretamente, con riferimento ai criteri di legge, se la precedente condotta sia indice di perdurante inclinazione al reato e abbia influito come fattore criminogeno per il fatto attuale; non è sufficiente un richiamo meramente formale al precedente o alla distanza temporale.
art. 164 cod. pen. (comma 2, n. 1)
La precedente condanna irrevocabile può costituire elemento ostativo per la concessione di benefici penali (ad es. sospensione condizionale), e la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito ha adeguatamente considerato questo profilo rispetto alle censure generiche sull'erogazione dei benefici.
Norme relative alla sospensione condizionale della pena e altri benefici: la Corte ricorda che la recidiva incide sull'ammissibilità di tali benefici e giustifica l'interesse dell'imputato a impugnare la loro statuizione.
Norma sulla sostituzione della pena: la questione è stata trattata ma infine assorbita in ragione dell'annullamento parziale per la recidiva, senza decisione sul merito di tale sostituzione.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Previsione procedurale della trattazione scritta del ricorso per cassazione: la causa è stata trattata con il rito scritto previsto.
art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiama la necessità che, per discostarsi stabilmente dall'orientamento delle Sezioni Unite su questioni nomofilattiche fondamentali, occorra ulteriore intervento delle Sezioni Unite; la Corte segnala che per mutare l'orientamento consolidato sarebbe necessaria la via prevista da questa norma.
Massime di principio
- La simulazione credibile della disponibilità di un'arma può integrare l'aggravante dell'art. 628, comma 3, n. 1, quando, nel contesto concreto (tempo, luogo, atteggiamento, comunicazioni verbali), la vittima percepisca ragionevolmente la minaccia di un'arma.
- Per il riconoscimento della recidiva il giudice deve motivare concretamente secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., valutando se il precedente dimostri una perdurante inclinazione al reato e abbia influito sulla commissione del fatto nuovo; un richiamo meramente formale al precedente e alla sua anzianità non è sufficiente.
- L'interesse dell'imputato a impugnare la declaratoria di recidiva esiste anche se la recidiva non ha incrementato la pena per bilanciamento con le attenuanti, perché la recidiva incide su benefici penali, riabilitazione ed estinzione della pena.
- Nelle valutazioni sull'aggravante per uso di arma, il punto decisivo è la percezione complessiva della vittima; il giudice deve considerare la combinazione di elementi oggettivi e soggettivi (gesti, parole, contesto) che rendono credibile la minaccia.
- Censure generiche riguardo all'esclusione o alla concessione di benefici non sono idonee a fondare la cassazione se la sentenza di merito ha richiamato elementi ostativi chiari, come una condanna precedente irrevocabile.
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