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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30321/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (terzo interessato)

La controversia

La ricorrente impugna il decreto della Corte d'appello di Milano, emesso in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, con cui erano state in parte revocate e in parte confermate misure di confisca di prevenzione su immobili e su partecipazioni/beni di una società immobiliare. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 627 e 628 c.p.p. e degli artt. 10, comma 3, e 24 del d.lgs. 159/2011, sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente: avrebbe erroneamente preteso dal terzo un onere probatorio sulla lecita provenienza delle risorse, invece del solo onere di allegazione; inoltre avrebbe confermato la confisca dell'immobile acquistato nel 2001 senza motivare sulla fittizia intestazione e sulla reale capacità economica del nucleo familiare formato dalla ricorrente e dalla madre. La difesa ricostruisce redditi, vendite immobiliari, assegni familiari e contributi di soggetti terzi per sostenere che vi fosse sufficiente capacità di accumulo lecita. Con il secondo motivo lamenta ancora violazione degli artt. 627 e 628 c.p.p. e degli artt. 10, comma 3, e 24 del codice antimafia, assumendo che la Corte territoriale abbia illegittimamente confermato la confisca degli immobili della società Chiara 75 s.r.l. senza verificare se gli acquisti e gli incrementi patrimoniali fossero stati finanziati con risorse lecite, e senza spiegare perché, una volta riconosciuta la lecita provenienza del capitale impiegato per l'acquisto delle quote sociali, potessero essere ablati anche gli ulteriori beni societari.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il secondo motivo. Ha rigettato il primo motivo, confermando la valutazione della Corte d'appello circa la fittizietà dell'intestazione dell'immobile acquistato nel 2001 e circa l'insussistenza di una reale capacità economica autonoma della terza interessata, valorizzando i rapporti economici e lavorativi con il proposto e la sproporzione tra redditi e prezzo di acquisto. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che, per gli immobili intestati alla Chiara 75 s.r.l., la Corte territoriale si è limitata a richiamare finanziamenti non giustificati intervenuti tra il 2005 e il 2015 senza compiere l'accertamento richiesto dalla precedente sentenza rescindente: verificare se la documentazione difensiva giustificasse gli acquisti immobiliari e se, una volta riconosciuta la lecita provenienza del capitale impiegato per le quote sociali, fosse legittimo confiscare anche i beni dell'impresa o le porzioni di valore riconducibili a tali apporti leciti. Ne è derivato l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca degli immobili intestati alla società, per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Milano; nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione patrimoniale, il terzo che rivendica la titolarità effettiva del bene confiscato può contestare la misura solo nei limiti della propria posizione di intestatario formale, mentre la verifica dei presupposti di pericolosità resta in capo al proposto.
  • In tema di beni formalmente intestati a terzi, non può essere imposto al terzo un pieno onere probatorio sulla lecita provenienza delle risorse: il primo passaggio dimostrativo della scissione tra titolarità formale e impiego di risorse illecite spetta comunque alla pubblica accusa.
  • Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e compiere gli specifici accertamenti demandati; la loro omissione integra violazione di legge censurabile in cassazione.
  • La confisca di prevenzione di un immobile acquistato da un terzo può essere confermata quando la Corte accerti, con motivazione non apparente, una sproporzione tra prezzo di acquisto e reali capacità economiche dell'intestatario formale, valorizzando anche elementi indiziari sulla continuità dei rapporti economici con il proposto.
  • Quando la sentenza rescindente impone di verificare se gli apporti leciti abbiano giustificato l'acquisto di quote societarie e i successivi beni dell'impresa, non è sufficiente richiamare in modo generico finanziamenti anomali: occorre spiegare se e in quale misura tali apporti incidano sui singoli cespiti oggetto di ablazione.
  • La valutazione sulla capacità di risparmio non può fondarsi su una mera sommatoria aritmetica di entrate lontane nel tempo, ma richiede una stima complessiva e realistica delle ordinarie spese di vita e della concreta disponibilità residua nel periodo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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