Cassazione Civile, Ordinanza n. 30468/2024 del 26/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (condòmino)
La controversia
La controversia origina da una lite condominiale tra proprietari di unità immobiliari nello stesso fabbricato. In primo grado la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'occupazione dei pianerottoli con mobili ad uso esclusivo, della rimozione di una canna fumaria e della rideterminazione delle tabelle millesimali era stata dichiarata inammissibile; la Corte d'appello aveva poi accolto parzialmente l'impugnazione, ordinando la rimozione dei mobili collocati nel corpo scala, la rimozione della canna fumaria con ripristino dei luoghi e l'adozione di nuove tabelle millesimali, sulla base di una consulenza tecnica che aveva accertato l'alterazione permanente dei pianerottoli e la non conformità della canna fumaria. Avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva già respinto il ricorso ordinario, il soccombente proponeva revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo un preteso errore revocatorio consistente nella erronea lettura delle risultanze della CTU: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe trascurato elementi probatori rilevanti relativi ai mobili nel corpo scala, a una nicchia nell'intercapedine, alle tabelle millesimali, alla distanza legale della canna fumaria e alle lesioni con fuoriuscita di fumi e odori. Il resistente chiedeva il rigetto del ricorso, le spese e il risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che le censure non denunciassero un errore di fatto percettivo ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma mirassero in realtà a ottenere un riesame del merito e della valutazione delle risultanze della CTU, sia da parte della Corte d'appello sia della Corte di cassazione. La Corte ha ribadito che la revocazione delle pronunce della Cassazione è ammessa solo per errore di percezione o mera svista materiale, non per contestare l'apprezzamento delle prove. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese di lite, al pagamento di euro 3.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria, e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Costituisce il rimedio straordinario per la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, ma solo nei limiti dell'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una mera svista materiale, decisiva e risultante dagli atti, non già un errore di giudizio o di valutazione delle prove.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Applicato per condannare il ricorrente al risarcimento del danno da responsabilità aggravata in ragione della manifesta infondatezza della revocazione e della sua natura meramente riesaminatoria del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione è ammissibile solo se il ricorrente individua un vero errore di fatto percettivo, cioè una svista materiale che abbia portato il giudice a ritenere esistente o inesistente un fatto decisivo in contrasto con gli atti di causa.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste dell'art. 395, n. 4, c.p.c., si risolva nella contestazione della valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie: tali censure attengono al merito e sono estranee al perimetro dell'art. 391-bis c.p.c.
- Per essere ammissibile, l'errore di fatto deve emergere dal confronto tra la rappresentazione del fatto contenuta nel provvedimento impugnato e la realtà processuale risultante dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e di specifica decisione.
- La proposizione di un ricorso per revocazione volto in concreto a ottenere un nuovo giudizio sul merito può esporre la parte alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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