Cassazione Penale, Sentenza n. 9052/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di terreni e della ditta individuale disposta come misura di prevenzione per pericolosità qualificata ai sensi del d.lgs. 159/2011. La difesa deduceva: violazione delle norme processuali (artt. 18 comma 1 e 20 d.lgs. 159/2011), carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; mancata indicazione degli elementi a dimostrare l'attualità della pericolosità; discrasia tra epoche di acquisto dei beni e periodo di appartenenza al sodalizio; insufficienti dati probatori sull'appartenenza al sodalizio e sull'origine illecita dei redditi utili agli acquisti; specifiche contestazioni relative ai beni numerati nell'elenco confiscato (beni nn. 1-4), con riferimento a preliminari di acquisto anteriori, finanziamento della moglie e valore modesto di alcuni acquisti; e, in secondo luogo, contestazione del mancato rispetto dei termini per il deposito del decreto ai sensi dell'art. 10/7-septies (segnalato come art. 7 comma 10 septies nella motivazione difensiva).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti dalla difesa costituissero in gran parte una richiesta di riesame di merito e di rivalutazione fattuale, non consentita in sede di legittimità se non in presenza di assenza o mera apparenza della motivazione. Il decreto della Corte d'appello è stato ritenuto sufficientemente motivato: sono stati indicati elementi a supporto della pericolosità qualificata (indagini, favoreggiamento di latitanza, condanne per mafia), i criteri per delimitare il periodo di manifestazione della pericolosità e la verifica della corrispondenza temporale e della sproporzione patrimoniale, con uso di indici ISTAT per evidenziare insufficienza dei redditi dichiarati e inferenza di alternative entrate illecite. Quanto al termine per il deposito del provvedimento, la Corte ha ritenuto la questione reiterativa e infondata, osservando che l'inosservanza del termine è rilevante ma i termini indicati dalla norma sono di natura ordinatoria e non comportano nullità. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 4 lett. b)
Definizione del soggetto socialmente pericoloso per pericolosità qualificata, qui applicata in relazione alla partecipazione a sodalizio di stampo mafioso
d.lgs. 159/2011, art. 18 comma 1
Norme procedurali sulle misure di prevenzione; richiamata dalla difesa per contestare l'istruttoria e la motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure in realtà attinenti a valutazioni di merito
Riferimento alle conseguenze patrimoniali e alla confisca di prevenzione; la Corte ha valutato la motivazione del giudice di merito rispettosa dei criteri normativi
d.lgs. 159/2011, art. 10 comma 7-septies (e nella difesa citato art. 7 comma 10-septies)
Termini per il deposito del provvedimento di confisca; la Corte ha interpretato tali termini come di natura ordinatoria, la cui inosservanza non determina la nullità del provvedimento
codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione, i ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione sono ammissibili solo per violazioni di legge; le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti o del convincimento del giudice di merito sono inammissibili se non si denuncia una vera assenza o mera apparenza della motivazione
- La confisca di prevenzione per pericolosità qualificata può fondarsi su elementi processuali, indagini e sentenze pregresse che attestano il collegamento del soggetto a sodalizi mafiosi; il giudice può inferire l'esistenza di fonti reddituali illecite quando i redditi dichiarati risultano insufficienti a giustificare gli acquisti, anche mediante l'uso di indici statistici
- La corrispondenza temporale tra acquisizione dei beni e periodo di manifestazione della pericolosità è un elemento rilevante ma soggetto a valutazione di merito; elementi documentali come preliminari di acquisto o finanziamenti da terzi possono giustificare acquisti se provati in modo convincente, ma vanno valutati nel loro effetto sul bilancio complessivo
- I termini procedurali per il deposito di provvedimenti indicati dalla normativa sulle misure di prevenzione sono generalmente di natura ordinatoria; la loro inosservanza non comporta automaticamente la nullità del provvedimento salvo diversa disposizione normativa
- Chi propone impugnazioni in materie di prevenzione dovrebbe concentrare le censure su reali profili di illegittimità giuridica o su manifeste carenze motivazionali, evitando di formulare ricorsi che consistono nell'ordinaria richiesta di riesame di merito, per non incorrere in inammissibilità e sanzioni pecuniarie
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