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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9052/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto di confisca di terreni e della ditta individuale disposta come misura di prevenzione per pericolosità qualificata ai sensi del d.lgs. 159/2011. La difesa deduceva: violazione delle norme processuali (artt. 18 comma 1 e 20 d.lgs. 159/2011), carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; mancata indicazione degli elementi a dimostrare l'attualità della pericolosità; discrasia tra epoche di acquisto dei beni e periodo di appartenenza al sodalizio; insufficienti dati probatori sull'appartenenza al sodalizio e sull'origine illecita dei redditi utili agli acquisti; specifiche contestazioni relative ai beni numerati nell'elenco confiscato (beni nn. 1-4), con riferimento a preliminari di acquisto anteriori, finanziamento della moglie e valore modesto di alcuni acquisti; e, in secondo luogo, contestazione del mancato rispetto dei termini per il deposito del decreto ai sensi dell'art. 10/7-septies (segnalato come art. 7 comma 10 septies nella motivazione difensiva).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti dalla difesa costituissero in gran parte una richiesta di riesame di merito e di rivalutazione fattuale, non consentita in sede di legittimità se non in presenza di assenza o mera apparenza della motivazione. Il decreto della Corte d'appello è stato ritenuto sufficientemente motivato: sono stati indicati elementi a supporto della pericolosità qualificata (indagini, favoreggiamento di latitanza, condanne per mafia), i criteri per delimitare il periodo di manifestazione della pericolosità e la verifica della corrispondenza temporale e della sproporzione patrimoniale, con uso di indici ISTAT per evidenziare insufficienza dei redditi dichiarati e inferenza di alternative entrate illecite. Quanto al termine per il deposito del provvedimento, la Corte ha ritenuto la questione reiterativa e infondata, osservando che l'inosservanza del termine è rilevante ma i termini indicati dalla norma sono di natura ordinatoria e non comportano nullità. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011, art. 4 lett. b)

    Definizione del soggetto socialmente pericoloso per pericolosità qualificata, qui applicata in relazione alla partecipazione a sodalizio di stampo mafioso

  • d.lgs. 159/2011, art. 18 comma 1

    Norme procedurali sulle misure di prevenzione; richiamata dalla difesa per contestare l'istruttoria e la motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure in realtà attinenti a valutazioni di merito

  • d.lgs. 159/2011, art. 20

    Riferimento alle conseguenze patrimoniali e alla confisca di prevenzione; la Corte ha valutato la motivazione del giudice di merito rispettosa dei criteri normativi

  • d.lgs. 159/2011, art. 10 comma 7-septies (e nella difesa citato art. 7 comma 10-septies)

    Termini per il deposito del provvedimento di confisca; la Corte ha interpretato tali termini come di natura ordinatoria, la cui inosservanza non determina la nullità del provvedimento

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile e sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione, i ricorsi avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione sono ammissibili solo per violazioni di legge; le censure che richiedono una rivalutazione dei fatti o del convincimento del giudice di merito sono inammissibili se non si denuncia una vera assenza o mera apparenza della motivazione
  • La confisca di prevenzione per pericolosità qualificata può fondarsi su elementi processuali, indagini e sentenze pregresse che attestano il collegamento del soggetto a sodalizi mafiosi; il giudice può inferire l'esistenza di fonti reddituali illecite quando i redditi dichiarati risultano insufficienti a giustificare gli acquisti, anche mediante l'uso di indici statistici
  • La corrispondenza temporale tra acquisizione dei beni e periodo di manifestazione della pericolosità è un elemento rilevante ma soggetto a valutazione di merito; elementi documentali come preliminari di acquisto o finanziamenti da terzi possono giustificare acquisti se provati in modo convincente, ma vanno valutati nel loro effetto sul bilancio complessivo
  • I termini procedurali per il deposito di provvedimenti indicati dalla normativa sulle misure di prevenzione sono generalmente di natura ordinatoria; la loro inosservanza non comporta automaticamente la nullità del provvedimento salvo diversa disposizione normativa
  • Chi propone impugnazioni in materie di prevenzione dovrebbe concentrare le censure su reali profili di illegittimità giuridica o su manifeste carenze motivazionali, evitando di formulare ricorsi che consistono nell'ordinaria richiesta di riesame di merito, per non incorrere in inammissibilità e sanzioni pecuniarie

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