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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17293/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex amministratore di condominio per il rimborso di somme che egli assume di avere anticipato personalmente durante la gestione 2009/2010. Il condominio propone opposizione e ottiene in primo grado la revoca del decreto per difetto di prova del credito, ma in appello il creditore ottiene un accoglimento parziale con condanna del condominio al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta. In cassazione il condominio deduce: 1) violazione degli artt. 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1720 e 2697 c.c., sostenendo che non fosse provato che i pagamenti fossero stati effettuati con denaro personale dell'amministratore, né che il conto bancario utilizzato fosse a lui intestato esclusivamente; chiede inoltre di espungere alcune voci dal credito riconosciuto. 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che la corte territoriale non avesse sottratto dal credito una somma di euro 5.353,96 che l'ex amministratore si era impegnato a richiedere a un ex condomino, con conseguente incidenza anche sulle spese di lite. La Corte di cassazione rileva che i motivi mirano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità; osserva inoltre che la corte d'appello ha applicato correttamente il principio secondo cui è l'amministratore a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, e che il rendiconto assembleare non basta, da solo, a provare che il disavanzo sia stato coperto con denaro proprio. Quanto alla somma di euro 5.353,96, la mancata prova del suo effettivo versamento al condominio impediva di scomputarla dal credito dell'ex amministratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del condominio, confermando la decisione d'appello che aveva accolto solo in parte la domanda dell'ex amministratore e condannato il condominio al pagamento di euro 10.806,43 oltre interessi legali dalla mora. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché sostanzialmente dirette a contestare l'apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito, motivato in modo логico e coerente, e ha confermato che non era stato fornito un adeguato riscontro probatorio né sulla mancata riferibilità del conto bancario all'amministratore né sul preteso scomputo della somma di euro 5.353,96. Il condominio è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura, in realtà, sollecitava una nuova valutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per dedurre vizio di motivazione; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza di merito sia invece coerente e razionale e superi il controllo del minimo costituzionale.

  • art. 1720 c.c.

    Richiamato in relazione al diritto dell'amministratore al rimborso delle anticipazioni sostenute nell'interesse del mandante/condominio; la Corte ribadisce che il credito deve essere provato dall'amministratore.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che incombe sull'amministratore che agisce per il rimborso l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite; la Corte conferma la statuizione d'appello e rigetta la censura sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi agisce per il rimborso di somme anticipate nell'interesse del condominio deve provare i fatti costitutivi del proprio credito; il rendiconto assembleare, anche se approvato, non basta da solo a dimostrare che il disavanzo sia stato coperto con denaro personale dell'amministratore.
  • L'approvazione del rendiconto consuntivo non equivale, di per sé, a ricognizione di debito per specifiche poste passive: occorre un atto di volontà dell'assemblea riferito a voci determinate.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze documentali o del merito della controversia sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, se la motivazione del giudice di merito è coerente e logicamente congrua.
  • Non può essere sottratta dal credito vantato da chi chiede il rimborso una somma che si assuma dovuta da terzi al condominio, se non è provato l'effettivo versamento o altra circostanza idonea a incidere sul quantum dovuto.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale: una motivazione razionale, non apparente e non contraddittoria non è sindacabile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratore di condominioSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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