Cassazione Penale, Sentenza n. 4565/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per rapina aggravata in concorso, deducendo vizi di motivazione e violazioni di norme processuali. Le censure principali riguardavano: l'errata valutazione della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa (art.192 c.p.p.), sulla base di presunte contraddizioni e della non spontaneità delle dichiarazioni; l'inutilizzabilità o illegittimità di accertamenti (ispezione del cellulare, perquisizione domiciliare e mancata verbalizzazione); la mancata prova che Izzo fosse alla guida della vettura ripresa; il travisamento della prova in relazione a elementi indiziari (calzature, contatti telefonici) e la carenza di motivazione in punto di elemento psicologico del reato e presupposti per eventuale proscioglimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi come manifestamente infondati o non consentiti. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato la valutazione della prova, valorizzando elementi obiettivi quali le immagini video che mostravano la disponibilità di banconote, il riconoscimento fotografico della persona offesa a brevissima distanza temporale dall'evento e l'esito della perquisizione che aveva trovato nella disponibilità di Izzo somme di denaro occultate. Le presunte contraddizioni del dichiarante sono state ritenute non decisive o spiegate come specificazioni compatibili con il contesto emotivo; le censure sull'ispezione del cellulare e sulla mancata verbalizzazione sono state ritenute infondate alla luce della giurisprudenza che non sanziona automaticamente con inutilizzabilità le operazioni urgenti non verbalizzate. I motivi che in realtà proponevano una nuova valutazione del merito (es. valutazione della corrispondenza delle calzature, rilevanza dei contatti telefonici) sono stati considerati non ammissibili nella sede di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art.192
La Corte ricorda che i profili critici sulla valutazione della prova secondo i criteri di attendibilità ex art.192 non costituiscono di per sé motivo consentito ai sensi dell'art.606 lett. c) salvo che si dimostri la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; pertanto le censure che chiedono una rivalutazione del convincimento non sono ammissibili in Cassazione.
Codice di procedura penale, art.194 e ss.
art.194 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate dalle difese in relazione alla valutazione delle dichiarazioni e alle fasi investigative; la Corte però ha ritenuto che gli accertamenti siano stati svolti correttamente e adeguatamente motivati dai giudici di merito.
Codice di procedura penale, art.354
Invocato in tema di motivazione e impugnazione, richiamato tra le norme processuali oggetto di censura ma senza esito favorevole per i ricorrenti.
Codice di procedura penale, art.357 comma 1
art.357, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti relativamente alla nullità e alle formalità degli atti; la Corte ha ritenuto assenti vizi tali da provocare nullità o inutilizzabilità.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art.115
art.115 disp. att. cod. proc. pen.
Citato tra le norme processuali contestate, ma la Corte non ha rilevato conseguenze sanzionatorie che incidano sulla utilizzabilità della prova.
Richiamato nella doglianza circa la carenza di motivazione sull'elemento psicologico; la Corte ha ritenuto che tale censura fosse generica e non supportata da argomentazioni che dimostrassero l'assenza di motivazione.
Codice di procedura penale, art.129
Invocato a sostegno di richiesta di proscioglimento; la Corte ha osservato che i ricorrenti non hanno indicato vizi di motivazione tali da giustificare l'intervento in Cassazione.
Codice di procedura penale, art.606 lett. c) ed e)
art.606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
La Corte applica la giurisprudenza consolidata sul perimetro di ammissibilità dei motivi: la lett. c) riguarda violazioni di norme processuali che determinano nullità o inutilizzabilità; non rientrano in tale nozione le comuni critiche sulla valutazione della prova ex art.192, salvo vizio motivazionale grave. La lett. e) è rilevante per i vizi della motivazione esposti in modo specifico.
Codice di procedura penale, art.616
Applicato per la condanna dei ricorrenti al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in considerazione della colpa che ha determinato l'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- Le contraddizioni formali nelle dichiarazioni della persona offesa non determinano automaticamente l'inutilizzabilità della prova: se sono spiegabili (specificazioni, stato emotivo) e sussistono riscontri oggettivi (video, riconoscimenti rapidi, perquisizioni) la valutazione dei giudici di merito difficilmente sarà annullata in Cassazione.
- Le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio (nuovo apprezzamento delle immagini, delle corrispondenze di oggetti o dei contatti telefonici) non sono ammissibili in Cassazione; è necessario indicare vizi di diritto o profili specifici di manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
- Le presunte illegittimità di atti della polizia giudiziaria (ispezioni, perquisizioni, omissione di verbali) non comportano automaticamente inutilizzabilità: occorre dimostrare la sussistenza di una norma che preveda la sanzione o l'effettiva lesione dei diritti difensivi; la testimonianza degli operatori può supplire in mancanza di verbalizzazione quando giustificata.
- In ricorso per cassazione è fondamentale specificare con precisione le parti della motivazione impugnata e le ragioni giuridiche concrete del vizio; argomentazioni generiche o basate su ipotesi alternative prive di agganci fattuali saranno dichiarate inammissibili.
- Il riconoscimento fotografico o la vittimizzazione immediata (riconoscimento a breve distanza temporale e filmati che documentano i fatti) hanno alto valore probatorio e rendono più difficile contestare la decisione in sede di legittimità.
- Le doglianze che invocano la violazione dell'art.192 c.p.p. debbono essere riformulate come censure di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) per essere efficacemente esaminate dalla Corte di Cassazione.
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