Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27009/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 15) e plurime cessioni di stupefacente (capi 16 e 17). Il ricorrente contestava la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale, sostenendo che i contatti telefonici e le condotte contestate fossero occasionali e non sufficessero a provare l'intraneità al sodalizio; inoltre censurava la motivazione per non aver collegato in modo convincente le conversazioni intercettate e i sequestri di droga alla sua responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e, per una delle censure, inammissibile per aspecificità. La Corte ha confermato che la valutazione dei giudici di merito — fondata su migliaia di conversazioni intercettate, servizi di osservazione, sequestri, modalità operative comuni, basi logistiche, utenze dedicate e dichiarazioni di acquirenti — era adeguata e non manifestamente illogica. Ha precisato i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (niente rinnovata valutazione dei fatti salvo vizio di motivazione manifesto), ha condannato il ricorrente alle spese processuali e ha disposto l'invio di copia della sentenza al direttore dell'istituto di pena ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'impugnazione e il riesame delle misure cautelari dinanzi al Tribunale; richiamata quale criterio procedurale per il riesame dell'ordinanza cautelare.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme del testo unico sugli stupefacenti che definiscono i reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e le relative aggravanti; costituivano i capi di imputazione per i quali è stata disposta la custodia cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Previsione della gravità indiziaria quale requisito per le misure cautelari personali; la Corte ha confermato che la ripetitività delle condotte e il modus operandi possono costituire elementi idonei a dimostrare tale gravità indiziaria.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per proporre il ricorso in Cassazione contro provvedimenti cautelari; la Corte ha comunque valutato i requisiti di ammissibilità e merito delle censure presentate.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Ground of cassation concerning lack of or manifestly illogical motivation; la Corte ha applicato questo canone per delimitare il sindacato sul vizio di motivazione dei provvedimenti cautelari.

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte in relazione ai vizi diversi della motivazione e al perimetro del sindacato di legittimità, per spiegare che non tutte le contestazioni soggette a motivazione possono essere riesaminate in Cassazione se consistono in una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese del giudizio; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non determina la remissione in libertà; la Corte ha ordinato l'invio della sentenza per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: può censurare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non la diversa valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
  • La gravità indiziaria ai fini cautelari può fondarsi anche sulla ripetitività e sulle modalità comuni di condotte-reato (modus operandi): cessioni reiterate e schemi operativi condivisi sono elementi indiziari rilevanti per l'intraneità a un'associazione.
  • Contatti telefonici o utenze dedicate, se inseriti in un quadro più ampio fatto di osservazioni, sequestri e dichiarazioni di acquirenti, possono assumere valenza indiziaria e non sono di per sé innocui.
  • Non è necessario che il periodo di osservazione sia lungo, purché gli elementi acquisiti in quel periodo siano sufficienti a mostrare un sistema collaudato o una stabilità dell'accordo criminale.
  • Il fatto che uno degli associati curi rapporti con i fornitori non esclude l'intraneità degli altri membri: la distribuzione dei compiti all'interno del sodalizio è compatibile con la responsabilità dei partecipi.
  • La mancanza di sequestri direttamente collegabili a ogni singolo indagato non esclude la gravità indiziaria quando vi siano altri indici concreti (osservazioni, riconoscimenti da parte di acquirenti, rinvenimento di basi operative, contabilità rudimentale).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.