Ordinanza n. 171/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a - del decreto dirigenziale n. 24BC.2025/D.00476 del 05.09.2025, con il quale la Regione Basilicata - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha approvato i lavori della Commissione preposta all'istruttoria delle istanze pervenute per la concessione demaniale marittima del "Porto di Maratea", dichiarato inammissibile l'istanza della ricorrente e vincitore della concessione demaniale marittima la controinteressata; b - dei verbali dal n. 1 del 05.06.2025 al n. 14 del 04.09.2025, in uno alla nota prot. n. 201014/24BA del 04.09.2025 di formulazione della graduatoria provvisoria; c - ove e per quanto occorra, dell'avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Esecuzione del C.d.N., giusta nota prot. n. 280743/24BA del 23.12.2024, in uno alla nota prot. n. 1935/24BA del 07.01.2025, di differimento della scadenza; d - ove e per quanto occorra, delle Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata, approvate con D.D. 24BC.2023/D.00302 del 07.07.2023 e modificate con D.D. n. 24BC.2024/D.00920 del 19.12.2024 d D.D. n. 24BC.2025/D.00141 del 24.03.2025; e - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. U.0144986.19.06.2025, con la quale la Regione Basilicata ha chiesto alla ricorrente integrazione documentale ai sensi degli artt. 6 e 9, lett. a) delle Linee Guida; f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, ove lesivi, i provvedimenti di proroga delle concessioni demaniali marittime in essere (D.D. n. 944/24BC del 31.12.2024; D.D. n. 24BC.2025/D.00517 del 26.06.2025); per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia della concessione eventualmente sottoscritta, nelle more, tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale che ha dichiarato inammissibile l’istanza della ricorrente e individuato la società controinteressata quale vincitrice della procedura per la concessione demaniale marittima del Porto di Maratea, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale regionale del 5 settembre 2025, i verbali della commissione istruttoria, la nota di formulazione della graduatoria provvisoria, l’avviso di pubblicazione dell’istanza e il successivo differimento del termine, le Linee Guida regionali per l’uso delle aree demaniali marittime, la richiesta di integrazione documentale e gli ulteriori atti connessi, compresi eventuali provvedimenti di proroga di concessioni demaniali marittime in essere. È stata inoltre proposta domanda di accertamento e declaratoria dell’inefficacia dell’eventuale concessione medio tempore sottoscritta. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Tribunale si è limitato a disporre l’integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure, né la domanda cautelare o quella relativa all’eventuale inefficacia della concessione. Ritenuta necessaria la partecipazione al giudizio di ulteriori soggetti potenzialmente interessati, ha disposto, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso e degli allegati nei confronti di Achillea s.r.l., Mercatore s.r.l., Delfino s.r.l., Millennials s.r.l.s., Dea Maris s.r.l. e del Comune di Maratea. Ha assegnato il termine del 15 maggio 2026 per eseguire la notificazione e quello del 25 maggio 2026 per depositare la prova dell’adempimento. La fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale. Le spese non sono state definite.
Norme richiamate
Consente al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti necessari alla partecipazione al giudizio.
Richiamato quale base normativa per le modalità e gli adempimenti dell’integrazione del contraddittorio.
art. 18 Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione
Richiamato nell’oggetto dell’impugnazione con riferimento all’avviso di pubblicazione dell’istanza di concessione demaniale marittima.
Massime di principio
- Quando il giudizio amministrativo coinvolge atti relativi a una procedura concessoria e risultano ulteriori soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale pronuncia, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima di procedere alla trattazione della domanda.
- L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio e rinvia la prosecuzione della trattazione ha natura interlocutoria e non definisce né la legittimità degli atti impugnati né la domanda cautelare o le domande consequenziali.
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