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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a - del decreto dirigenziale n. 24BC.2025/D.00476 del 05.09.2025, con il quale la Regione Basilicata - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità ha approvato i lavori della Commissione preposta all'istruttoria delle istanze pervenute per la concessione demaniale marittima del "Porto di Maratea", dichiarato inammissibile l'istanza della ricorrente e vincitore della concessione demaniale marittima la controinteressata; b - dei verbali dal n. 1 del 05.06.2025 al n. 14 del 04.09.2025, in uno alla nota prot. n. 201014/24BA del 04.09.2025 di formulazione della graduatoria provvisoria; c - ove e per quanto occorra, dell'avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Esecuzione del C.d.N., giusta nota prot. n. 280743/24BA del 23.12.2024, in uno alla nota prot. n. 1935/24BA del 07.01.2025, di differimento della scadenza; d - ove e per quanto occorra, delle Linee Guida per l'uso delle aree demaniali marittime della Regione Basilicata, approvate con D.D. 24BC.2023/D.00302 del 07.07.2023 e modificate con D.D. n. 24BC.2024/D.00920 del 19.12.2024 d D.D. n. 24BC.2025/D.00141 del 24.03.2025; e - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. U.0144986.19.06.2025, con la quale la Regione Basilicata ha chiesto alla ricorrente integrazione documentale ai sensi degli artt. 6 e 9, lett. a) delle Linee Guida; f - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, ove lesivi, i provvedimenti di proroga delle concessioni demaniali marittime in essere (D.D. n. 944/24BC del 31.12.2024; D.D. n. 24BC.2025/D.00517 del 26.06.2025); per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia della concessione eventualmente sottoscritta, nelle more, tra le parti.

Giustizia amministrativa202500367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale che ha dichiarato inammissibile l’istanza della ricorrente e individuato la società controinteressata quale vincitrice della procedura per la concessione demaniale marittima del Porto di Maratea, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale regionale del 5 settembre 2025, i verbali della commissione istruttoria, la nota di formulazione della graduatoria provvisoria, l’avviso di pubblicazione dell’istanza e il successivo differimento del termine, le Linee Guida regionali per l’uso delle aree demaniali marittime, la richiesta di integrazione documentale e gli ulteriori atti connessi, compresi eventuali provvedimenti di proroga di concessioni demaniali marittime in essere. È stata inoltre proposta domanda di accertamento e declaratoria dell’inefficacia dell’eventuale concessione medio tempore sottoscritta. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Tribunale si è limitato a disporre l’integrazione del contraddittorio.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure, né la domanda cautelare o quella relativa all’eventuale inefficacia della concessione. Ritenuta necessaria la partecipazione al giudizio di ulteriori soggetti potenzialmente interessati, ha disposto, ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 51 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso e degli allegati nei confronti di Achillea s.r.l., Mercatore s.r.l., Delfino s.r.l., Millennials s.r.l.s., Dea Maris s.r.l. e del Comune di Maratea. Ha assegnato il termine del 15 maggio 2026 per eseguire la notificazione e quello del 25 maggio 2026 per depositare la prova dell’adempimento. La fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione è stata riservata a un successivo provvedimento presidenziale. Le spese non sono state definite.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il giudizio amministrativo coinvolge atti relativi a una procedura concessoria e risultano ulteriori soggetti potenzialmente incisi dall’eventuale pronuncia, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima di procedere alla trattazione della domanda.
  • L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio e rinvia la prosecuzione della trattazione ha natura interlocutoria e non definisce né la legittimità degli atti impugnati né la domanda cautelare o le domande consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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