Sentenza del 09/02/2022 n. 1119 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
cartella di pagamento - notificazione - presso domicilio fiscale del contribuente - requisiti e modalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la validità della notifica eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente ai sensi dell'art.140 c.p.c. La Corte ha ritenuto che tale notifica sia invalida quando il contribuente abbia effettuato una valida elezione di domicilio ai sensi dell'art.60, primo comma, lett. d), del D.P.R. n.600/1973. L'elezione di domicilio deve risultare da una espressa comunicazione al competente ufficio, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure in via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. In presenza di tale elezione opponibile, la notifica eseguita al domicilio fiscale non soddisfa i requisiti di legge e quindi è viziata.
La decisione
La Corte ha accolto il vizio di notifica: la notifica effettuata presso il domicilio fiscale è stata dichiarata invalida in quanto il contribuente aveva previamente eletto domicilio secondo le modalità previste dall'art.60 DPR 600/1973. Conseguentemente gli atti notificati con quella procedura (es. cartella di pagamento/atto di accertamento) sono stati considerati affetti da nullità o, quanto meno, non efficaci rispetto al contribuente che aveva validamente eletto domicilio.
Norme richiamate
art.60, primo comma, lett.d)
Stabilisce che il contribuente può eleggere domicilio presso un luogo diverso dal domicilio fiscale comunicandolo espressamente all'ufficio; tale comunicazione, se fatta secondo le modalità previste (raccomandata con avviso di ricevimento o via telematica secondo provvedimento), rende opponibile all'ufficio la nuova domiciliazione e impedisce che notifiche effettuate al domicilio fiscale si presumano valide.
Regola le modalità ordinarie di notifica presso il domicilio; tuttavia la sua applicazione è limitata quando sussiste una valida elezione di domicilio ai sensi dell'art.60 DPR 600/1973: la notifica eseguita secondo art.140 c.p.c. presso il domicilio fiscale non vale se il contribuente ha comunicato un'elezione di domicilio opposibile.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Deve stabilire le modalità telematiche tramite le quali può essere validamente effettuata l'elezione di domicilio; la mancanza di rispetto di tali modalità può compromettere la validità dell'elezione.
Cass. civ. sez. VI n.18318/2017
La sentenza di legittimità afferma il principio secondo cui la notifica presso il domicilio fiscale è invalida se il contribuente ha effettuato una valida elezione di domicilio secondo l'art.60 DPR 600/1973 comunicata nelle forme previste.
Massime di principio
- Se il contribuente ha eletto domicilio presso un indirizzo diverso e ha comunicato tale elezione all'ufficio con raccomandata A/R o secondo le modalità telematiche previste, le notifiche eseguite al domicilio fiscale risultano invalide.
- Per essere opponibile all'ufficio l'elezione di domicilio deve essere una "espressa comunicazione" e rispettare le forme e le modalità prescritte dalla norma e dai provvedimenti dell'Agenzia; prove documentali della comunicazione sono essenziali.
- La semplice conoscenza informale o comunicazioni non conformi alle modalità previste (es. comunicazione verbale o via mail non prevista dal provvedimento) difficilmente avranno efficacia di elezione opponibile.
- In caso di notifica contestata, il contribuente deve provare la tempestiva e corretta elezione di domicilio (es. ricevuta della raccomandata A/R o ricevuta telematica) per ottenere l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto notificato.
- Gli uffici devono verificare la presenza di eventuali elezioni di domicilio formalmente comunicate prima di procedere a notifiche al domicilio fiscale; in assenza di questa verifica la notifica può essere impugnata con successo.
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