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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33938/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione del Tribunale di Prato che, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (guida in stato di ebbrezza commessa il 19/06/2019), ha altresì disposto la revoca della patente di guida. Il ricorrente contestava la legittimità di tale sanzione amministrativa accessoria irrogata dal giudice, sostenendo che la revoca è di competenza del Prefetto e non può essere applicata dal giudice quando non è stato accertato giudizialmente il riconoscimento della responsabilità penale (situazione tipica della messa alla prova, che prescinde dall'accertamento di responsabilità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla statuizione che disponeva la revoca della patente. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza circa la sanzione amministrativa accessoria (revoca patente) e ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Prato per le determinazioni di competenza ex art. 224, comma 3, Codice della Strada. La dichiarazione di estinzione del reato per messa alla prova è rimasta intatta.

Norme richiamate

  • Codice della Strada - art. 186

    comma 2, lett. c; comma 2-bis; comma 2-sexies; comma nono-bis

    Disciplina la guida in stato di ebbrezza con sanzioni penali e amministrative. La Corte distingue tra le ipotesi previste dal comma nono-bis (sanzione sostitutiva che autorizza il giudice a intervenire anche sulle sanzioni accessorie) e le ipotesi di messa alla prova, per le quali il giudice non può imporre accessori amministrativi in luogo della competenza prefettizia.

  • Codice della Strada - art. 224

    Attribuisce al Prefetto la competenza ad irrogare sanzioni amministrative accessorie quali la revoca della patente. La Corte afferma che, in presenza di estinzione del reato per messa alla prova, la competenza resta del Prefetto e non può essere sostituita dal giudice.

  • Codice Penale - art. 168-ter

    Regola la messa alla prova che, se positivamente eseguita, determina l'estinzione del reato senza accertamento definitivo della responsabilità penale; perciò impedisce l'applicazione da parte del giudice di sanzioni amministrative accessorie che richiedano un accertamento di responsabilità penale.

  • Codice della Strada - art. 187

    Prevede, in alcune ipotesi analoghe, la possibilità di applicare misure sostitutive e attribuire al giudice competenze in deroga all'art. 224; la Corte lo cita per evidenziare la differenza normativa rispetto alla messa alla prova.

Massime di principio

  • La messa alla prova (art. 168-ter c.p.) determina estinzione del reato senza accertamento di responsabilità: se il giudice dichiara l'estinzione per esito positivo della messa alla prova, non può applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza prefettizia (es. revoca della patente).
  • La competenza ad irrogare l'accessorio della revoca della patente spetta al Prefetto ai sensi dell'art. 224 c.d.s.; se il giudice ha disposto la revoca in una situazione di messa alla prova, la decisione è annullabile e gli atti vanno trasmessi al Prefetto.
  • Esistono ipotesi diverse (es. sanzione sostitutiva/work di pubblica utilità previste dagli artt. 186 nono-bis e 187 ottavo-bis c.d.s.) in cui la legge attribuisce espressamente al giudice la possibilità di applicare anche le sanzioni accessorie; tali ipotesi non sono sovrapponibili alla messa alla prova.
  • In casi simili conviene verificare preliminarmente quale sia lo strumento processuale applicato (messa alla prova vs sanzione sostitutiva): se è messa alla prova e questa ha avuto esito positivo, il decreto/sentenza non può contenere provvedimenti di revoca della patente emessi dal giudice.
  • Se il giudice emette comunque una sanzione amministrativa accessoria in presenza di messa alla prova, il rimedio è il ricorso in Cassazione che può portare all'annullamento senza rinvio della statuizione amministrativa e alla trasmissione degli atti al Prefetto.
  • Per ottenere la revoca della patente in via giudiziale occorre che la fattispecie rientri nelle ipotesi in cui la legge attribuisce espressamente al giudice tale potere (cioè non nelle ipotesi di estinzione per messa alla prova).

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