Cassazione Civile, Ordinanza n. 18281/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Campobasso che aveva respinto la domanda di asilo, e in subordine di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell'Interno non ha depositato controricorso ma solo un atto di costituzione per eventuale partecipazione alla discussione. La Corte non ha esaminato i motivi di censura nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti: la procura speciale apposta in calce al ricorso non recava la certificazione del difensore sull'effettiva data di rilascio, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 15177/2021 sulla necessità che la procura indichi espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità, anche con un'unica sottoscrizione, nonché l'intervento della Corte costituzionale n. 13/2022 che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale, poiché mancava la certificazione del difensore circa la data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non ha regolato le spese, dato che il Ministero non ha svolto attività difensiva. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
procura speciale per il ricorso per cassazione
Per le controversie regolate dalla norma, la procura speciale al ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore quanto alla sua posteriorità, a pena di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura speciale nei termini richiesti, l'ulteriore importo del contributo unificato è posto a carico della parte ricorrente, se dovuto.
Corte cost. 20/01/2022 n. 13
Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
Cass., Sez. Un., n. 15177/2021
Ha chiarito che la procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, deve recare la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla sua posteriorità e autenticità della firma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità, anche con un'unica sottoscrizione che attesti sia la data sia l'autenticità della firma.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura integra un vizio della procura speciale che comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della procura speciale nei casi disciplinati dall'art. 35-bis, comma 13, l'ulteriore contributo unificato è dovuto dalla parte ricorrente, non dal difensore, se ne ricorrono i presupposti.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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