Cassazione Penale, Ordinanza n. 02585/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dell'imputato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato deducendo un solo motivo di violazione di legge processuale: si è lamentata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 171, lett. d), c.p.p., la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, assumendo che la notificazione fosse stata eseguita senza tenere conto dell'elezione di domicilio allegata all'atto di gravame ex art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la dedotta irregolarità della notificazione non integrasse un'omissione della notifica, ma una nullità sanabile, poiché non tempestivamente dedotta nel corso del giudizio di appello. Ha richiamato il principio secondo cui la nullità assoluta e insanabile si configura solo in caso di omessa notificazione o di notificazione in forme del tutto inidonee a garantire la conoscenza effettiva dell'atto; negli altri casi opera la sanatoria ex art. 184 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Indicato come norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna nei gradi di merito.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per dedurre la violazione di legge processuale in cassazione.
Richiamato come disposizione relativa alla nullità della notificazione dedotta dal ricorrente.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'elezione di domicilio allegata all'atto di gravame.
Applicato dalla Corte come norma che prevede la sanatoria della nullità per mancata tempestiva deduzione quando la notificazione è irregolare ma non omessa.
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite per distinguere la nullità assoluta e insanabile dai casi di mera violazione delle forme di notificazione.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01
Non citato nella sentenza.
art. 186 del 2000 Corte cost.
Richiamata quale pronuncia che consente di applicare la sanzione pecuniaria salvo elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La nullità della notificazione del decreto di citazione non è automaticamente assoluta e insanabile: tale qualificazione ricorre solo quando la notificazione sia stata omessa oppure eseguita in forme del tutto inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.
- Quando la notificazione sia stata comunque eseguita, seppure irregolarmente, la relativa nullità è soggetta a sanatoria per mancata tempestiva eccezione nel giudizio in cui si è verificata.
- Le nullità relative alla regolare instaurazione del giudizio di appello devono essere dedotte nel corso di quel grado di giudizio; se non eccepite tempestivamente, non possono essere utilmente fatte valere per la prima volta in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02446/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02447/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02448/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02449/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02450/2026 del 22/01/2026
- ordinanza_penale · 22 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02451/2026 del 22/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →