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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26249/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per detenzione di arma clandestina e munizioni (artt. 110 c.p., 23 l. 110/1975; artt. 110, 81 cpv. e 648 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. c) e 275 c.p.p., lamentando genericità della motivazione del Tribunale in ordine all'adeguatezza della misura carceraria e chiedendo che fosse valutata la misura domiciliare con controllo elettronico quale alternativa idonea a contenere il pericolo di recidiva.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Corte ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame: sussisteva concreto pericolo di recidiva alla luce della facilità con cui l'indagato si era procurato un'arma clandestina e del suo pregresso specifico; le modalità del comportamento (tentativo di sviare le indagini) e i precedenti specifici giustificavano la massima misura cautelare. La Corte ha inoltre confermato che l'applicazione del controllo elettronico ai domiciliari non costituisce una misura autonoma ma una modalità applicativa degli arresti domiciliari, per cui non era obbligatorio motivare l'esclusione di tale misura una volta ritenuta necessaria la custodia intramuraria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Individua la competenza del Tribunale del riesame per il reclamo avverso misure cautelari; contestualizza il procedimento di riesame che ha confermato la misura.

  • artt. 110 cod. pen. e art. 23 legge 110/1975

    Contestazione della detenzione e della ricezione di arma clandestina in concorso; base normativa per i reati imputati.

  • artt. 110, 81 cpv. e 648 cod. pen.

    Riferimento alla ricettazione o acquisto di arma clandestina e concorso nella condotta.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); la Corte ha ritenuto sussistente tale esigenza per i motivi di fatto indicati.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari correlate alla misura; evocata in relazione al sindacato sulla scelta della misura.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Fondamento formale del motivo di ricorso (vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo generico e reiterativo, quindi inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità; applicata per condanna alle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni amministrative per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella proposizione del ricorso.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U. n. 20769/28.04.2016, Lovisi; Sez. 2, 16/02/2015 n. 6505)

    Consolidato principio secondo cui il controllo elettronico non è una misura cautelare autonoma ma una modalità applicativa degli arresti domiciliari; da ciò deriva che il giudice non è tenuto a motivare separatamente l'esclusione del controllo elettronico quando ritiene necessaria la custodia intramuraria.

Massime di principio

  • La custodia in carcere è giustificabile quando sussiste un concreto pericolo di reiterazione, desumibile da precedenti specifici e dalla natura della condotta (es. detenzione di arma clandestina e tentativi di eludere le indagini).
  • La semplice proposta astratta di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) è inammissibile in Cassazione se non supportata da argomentazione nuova e specifica non già esaminata nei gradi precedenti.
  • Il controllo elettronico non costituisce una misura cautelare autonoma ma una modalità applicativa degli arresti domiciliari; pertanto, laddove il giudice ritenga necessaria la custodia intramuraria, non è obbligato a motivare l'esclusione del controllo elettronico.
  • Le valutazioni sulla gravità dei fatti, sulla personalità dell'indagato e sui collegamenti con ambienti criminali possono giustificare l'adozione della misura più afflittiva e sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o aporetiche.
  • Ricorsi per cassazione contenenti censure generiche o reiterative di questioni già decise sono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e ammende.

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