Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15431/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Catania (09/12/2022) per: 1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen., sostenendo che la condanna si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa e che non era stata valutata l'ipotesi di desistenza volontaria (i ricorrenti si erano allontanati spontaneamente e solo dopo era intervenuta la denuncia); 2) omissione nell'attribuire l'attenuante per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 62 n.6 cod.pen., poiché in primo grado era stato rilevato un versamento stragiudiziale di €11.000 e la revoca della costituzione di parte civile, senza che la Corte d'Appello avesse esaminato la relativa deduzione di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sulla prima doglianza ha dichiarato inammissibile la ripetizione pedissequa di censure già valutate in appello, ricordando che la motivazione di appello si salda con quella di primo grado quando i giudici confermano e si richiamano reciprocamente. Sulla questione della desistenza la Corte ha ritenuto il motivo infondato: la desistenza nei reati di danno a forma libera è applicabile solo se l'autore interrompe la condotta prima che siano posti in essere gli atti che avviano il meccanismo causale dell'evento; nel caso i ricorrenti si erano allontanati dopo aver formulato la richiesta estorsiva, quindi la condotta tentata era già stata realizzata. Quanto all'attenuante per risarcimento ex art. 62 n.6, la Corte ha confermato che si tratta di causa attenuante di natura soggettiva che richiede una riparazione personalmente riferibile all'imputato; se il risarcimento è stato effettuato da altri concorrenti, l'imputato può avvalersene solo dimostrando di aver concretamente contribuito e manifestato tempestiva volontà riparatoria. Non risultando tale contributo per Cannizzo e Alabiso, il motivo è infondato. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione); nel caso è richiamata per censurare la motivazione della sentenza d'appello e l'eventuale basarsi esclusivo sulle dichiarazioni della persona offesa

  • art. 62 n. 6 cod.pen.

    Attenuante per il risarcimento del danno anteriore al giudizio; la Corte la interpreta come attenuante essenzialmente soggettiva che richiede che il risarcimento sia effettuato dall'imputato o che questi dimostri una concreta e tempestiva partecipazione/riparazione

  • art. 118 cod.pen.

    Richiamato per sottolineare che le attenuanti di natura soggettiva vanno valorizzate soltanto rispetto alla persona cui si riferiscono

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 (Rv. 257595)

    Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595

    Principio secondo cui la motivazione d'appello si può saldare con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo quando i giudici del gravame esaminano le censure richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015 (Rv. 264226)

    Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226

    Chiarisce i limiti della desistenza nei reati a forma libera: la desistenza è possibile solo nella fase del tentativo incompiuto; successivamente può al più valutarsi il 'recesso attivo' se l'agente compie atti idonei a scongiurare l'evento

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009 ("Pagani")

    Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Rv. 242215

    Stabilisce che il risarcimento effettuato da un solo concorrente non si estende automaticamente agli altri coimputati: gli altri devono dimostrare una concreta e tempestiva volontà riparatoria per beneficiare dell'attenuante

  • Giurisprudenza - Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017 (dep. 08/02/2018) (Rv. 271969)

    Sez. 4, n. 6144 del 28/11/2017 (dep. 08/02/2018), Rv. 271969

    Ribadisce che il contributo concreto dell'imputato al risarcimento è necessario per il riconoscimento dell'attenuante in caso di riparazione effettuata da terzi

Massime di principio

  • Le doglianze che ripropongono pedissequamente quanto già deciso in appello sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione; l'atto di impugnazione deve segnalare punti nuovi o vizî di diritto rilevanti
  • La motivazione d'appello può integrarsi con quella di primo grado formando un unico corpo argomentativo quando i giudici del gravame si richiamano reciprocamente nelle valutazioni probatorie
  • La desistenza nel tentativo di reato a forma libera è applicabile solo se l'individuo interrompe la condotta prima che siano compiuti gli atti idonei a dare inizio al meccanismo causale dell'evento; l'allontanamento successivo alla richiesta estorsiva non configura desistenza
  • L'attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6) è essenzialmente soggettiva: il beneficio spetta solo se l'imputato stesso ha riparato il danno prima del giudizio o ha dimostrato una concreta e tempestiva partecipazione al risarcimento effettuato da altri
  • In ipotesi di concorso, il risarcimento compiuto da altri concorrenti non si traduce automaticamente in beneficio per ciascun coimputato: occorre prova specifica del contributo e della volontà riparatoria del singolo
  • In sede di Cassazione il controllo non è un nuovo esame dei fatti ma verifica se la valutazione del giudice di merito sia sorretta da elementi sufficienti e coerenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.