Cassazione Civile, Ordinanza n. 18374/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, con atto notarile del 1986, di alcuni terreni rustici da parte di un istituto ecclesiastico a favore del dante causa della ricorrente. Nell'atto veniva attribuita all'acquirente una servitù di passaggio sulla strada interpoderale di accesso al fondo, qualificata anche come "comune" in una postilla. Successivamente l'istituto venditore agì sostenendo che la società convenuta avesse sconfinato sulla strada, che assumeva di sua esclusiva proprietà, chiedendo l'accertamento dei confini e il rilascio della porzione occupata. La convenuta propose riconvenzionale domandando che la strada fosse dichiarata di proprietà comune a tutti i frontisti, in base alla c.d. collatio agrorum, quindi come bene in comunione e non come mera servitù di passaggio. Il tribunale accolse la riconvenzionale; la corte d'appello riformò, ritenendo la strada di esclusiva proprietà dell'istituto. In cassazione la ricorrente dedusse, con il quarto motivo esaminato prioritariamente, violazione degli artt. 922, 948, 1100, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente escluso la natura di strada ex collatione agrorum nonostante la strada attraversasse più fondi, collegasse due vie pubbliche, fosse preesistente e risultasse indicata come interpoderale comune in titoli e accertamenti peritali. Gli altri motivi denunciavano: omesso esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 112 e 342 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo; violazione delle regole di interpretazione negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la natura di strada agraria privata in comunione, formata ex collatione agrorum, non dipende dalla volontà delle parti ma ricorre ex lege quando sussistano i relativi presupposti, da accertare in fatto. Ha rilevato che la corte d'appello non aveva svolto il corretto accertamento sulla formazione della strada, benché dagli atti emergessero elementi indiziari in senso favorevole alla tesi della comunione (preesistenza del tracciato, riferimenti catastali, indicazioni nei titoli, percorso fino alla provinciale). Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla corte territoriale affinché riesamini la causa attenendosi ai principi enunciati e provveda anche sulle spese. I primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di proprietà e modi di acquisto, nel contesto dell'accertamento della natura della strada
richiamato tra le norme invocate a sostegno dell'azione petitoria e dell'accertamento della proprietà della strada
richiamato per la disciplina della comunione applicabile alla strada formata ex collatione agrorum
richiamato in relazione all'onere della prova sulla formazione e natura della strada
richiamato per l'uso di presunzioni nell'accertamento della natura della strada
richiamato nel primo motivo quale parametro del vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità
richiamato nel primo motivo con riguardo ai requisiti dell'appello e alla dedotta inammissibilità del gravame
richiamato dalla Corte per escludere che l'estinzione per confusione operi sulla proprietà della strada, trattandosi di istituto riferibile al solo diritto di servitù
Massime di principio
- La qualifica di strada agraria privata formata ex collatione agrorum non deriva dalla volontà espressa dalle parti, ma dalla concreta ricorrenza dei presupposti di fatto che la legge e la giurisprudenza riconnettono alla sua formazione.
- Quando una strada sia stata costituita dal conferimento di suolo dei fondi finitimi, si configura una communio incidens: i proprietari dei fondi frontisti sono comproprietari della strada e ne utilizzano il percorso jure dominii, non jure servitutis.
- Ai fini dell'accertamento della natura comunionale di una strada interpoderale sono rilevanti, anche in via presuntiva, elementi come preesistenza del tracciato, indicazioni catastali, segni materiali del percorso, manutenzione comune, contributo alle spese, chiusure o cancelli e altri atti di esercizio del dominio.
- La sola circostanza che un tratto della strada finisca per affacciarsi su un unico proprietario non esclude la comunione, né determina l'estinzione del diritto comune per confusione, poiché la confusione opera sul diritto di servitù e non sulla comproprietà.
- Nel giudizio petitorio sulla proprietà di una strada agraria, il giudice deve accertare in modo autonomo il modo di formazione del tracciato e la sua natura, senza arrestarsi alla mera interpretazione dei titoli negoziali se gli elementi di fatto indicano una strada in collatio agrorum.
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