Cassazione Civile, Ordinanza n. 10572/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti della creditrice e del fallimento. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri ex d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione ex art. 2901 c.c. proposta da una società cooperativa per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale formato dai coniugi su beni immobili. Dopo il fallimento della coniuge, il giudizio è proseguito anche con l'intervento del fallimento, che ha a sua volta coltivato la revocatoria nei confronti delle quote immobiliari della fallita. Il Tribunale aveva accolto le domande, dichiarando inefficace il fondo patrimoniale nei limiti dei beni di ciascun coniuge; la Corte d'appello aveva rigettato l'appello del coniuge istante. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza della scientia damni, sostenendo di non essersi mai riconosciuto obbligato verso la creditrice, di avere contestato la validità della pretesa e di aver costituito il fondo prima della nascita del credito; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dell'eventus damni, lamentando che i giudici di merito avrebbero valutato in astratto il pregiudizio e che il fondo non sarebbe atto gratuito, ma atto di adempimento di un dovere di contribuzione familiare, con necessità di provare la partecipatio fraudis dell'altro coniuge; 3) violazione degli artt. 167 e 170 c.c., sostenendo che il credito non fosse opponibile al fondo e che, pertanto, la creditrice non fosse legittimata a proporre l'azione revocatoria. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte eccentricamente fattuale e in parte manifestamente infondato, ha qualificato come novum inammissibile la tesi sulla natura non gratuita del fondo, e ha respinto anche il terzo motivo perché confondeva l'esistenza del credito con la sua opponibilità al fondo: proprio la non opponibilità del credito giustifica l'azione revocatoria.
Norme richiamate
Il credito rilevante ai fini dell'azione revocatoria può essere anche solo una ragione o aspettativa di credito, non necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile; la scientia damni è configurabile anche in presenza di un mero danno potenziale; l'azione è esperibile anche contro un fondo patrimoniale quando l'atto dispositivo renda più difficile la soddisfazione del creditore.
La destinazione dei beni del fondo patrimoniale ai bisogni della famiglia non impedisce, di per sé, che l'atto costitutivo del fondo sia aggredito con azione revocatoria se sussistono i presupposti di legge.
La disciplina dell'opponibilità dei beni del fondo ai creditori viene tenuta distinta dall'esistenza del credito: la non opponibilità del credito al fondo può costituire la ragione per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Il ricorso è stato trattato secondo il procedimento camerale in seguito a proposta di definizione anticipata e successiva istanza di decisione.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i relativi presupposti di legge.
La Corte ha disposto il pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il "credito" va inteso in senso ampio e può consistere anche in una ragione o aspettativa di credito, senza necessità che sia già certo, liquido ed esigibile.
- La scientia damni può essere desunta dalla consapevolezza che l'atto dispositivo, compiuto in pendenza di una controversia economica rilevante, renda più difficile o rischioso il soddisfacimento del creditore, anche se il debitore ritenga di non essere effettivamente obbligato.
- La deduzione, per la prima volta in cassazione, di una diversa qualificazione dell'atto dispositivo come adempimento di un dovere familiare e non come atto gratuito integra un novum inammissibile.
- L'eventuale non opponibilità del credito al fondo patrimoniale non esclude l'azione revocatoria; al contrario, può costituire il presupposto logico della sua esperibilità per rendere effettiva la garanzia patrimoniale del creditore.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di contestazioni fattuali già disattese dai giudici di merito sotto il profilo dell'esistenza del credito o del pregiudizio arrecato dall'atto.
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