Cassazione Penale, Ordinanza n. 24937/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per rapina, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di colpevolezza fondato, in particolare, sull'attendibilità dell'individuazione fotografica operata dalla polizia giudiziaria. Il ricorso sosteneva, in sostanza, che tale riconoscimento non fosse affidabile e mirava a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, contrapponendo una ricostruzione alternativa dei fatti a quella accolta dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica specifica alle ragioni della sentenza impugnata, e che mirasse soltanto a sollecitare una rivalutazione del merito. La motivazione della sentenza di secondo grado è stata ritenuta logica e giuridicamente corretta, anche perché i fotogrammi estratti dal sistema di videosorveglianza mostravano tratti somatici del rapinatore ritenuti chiaramente visibili e sovrapponibili a quelli dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di rapina oggetto del giudizio di merito e del ricorso; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma richiama la motivazione della sentenza d'appello sulla riconducibilità dell'imputato al fatto.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo generico censure di merito già esaminate e respinte dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove e una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito dia conto in modo coerente e logico degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità, come nel caso di riconoscimento fondato su immagini di videosorveglianza e su elementi somatici ritenuti sovrapponibili all'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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