Cassazione Penale, Sentenza n. 38805/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di responsabilità per il reato previsto dall'art. 2 legge n. 895/1967 (illegale detenzione di esplosivi). Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la concentrazione e le modalità di conservazione del materiale pirotecnico (in particolare polvere nera custodita in scatola e non compressa) non erano tali da determinare micidialità e che i giudici di merito avrebbero valorizzato sommariamente le risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su una richiesta di rivalutazione di aspetti fattuali già congruamente esaminati in sede di merito. Ha richiamato il principio secondo cui materiali pirotecnici non micidiali singolarmente possono assumere carattere di micidialità per l'insieme di condizioni (ingente quantità, precario confezionamento, concentrazione in ambiente angusto, prossimità a luoghi frequentati). Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma incrimina l'illegale detenzione di esplosivi; la corte l'ha interpretata estensivamente nel senso che materiali pirotecnici non micidiali singolarmente possono integrare il reato quando, per quantità, confezionamento, concentrazione e luogo di deposito, assumono complessivamente carattere di micidialità.
Prevede la possibilità, in caso di ricorso inammissibile, di imporre una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; la corte ha applicato tale misura nella misura di euro 3.000 per l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477
Principio richiamato secondo cui la qualificazione come delitto (e non come contravvenzione) può derivare dall'insieme delle condizioni di conservazione e concentrazione dei materiali pirotecnici, che rendono l'insieme 'micidiale'.
Principio di non rivedibilità delle valutazioni di fatto nella Corte di Cassazione
La Corte non ammette la rivalutazione di apprezzamenti di fatto adeguatamente motivati dal giudice di merito; i motivi che chiedono mera rivalutazione delle risultanze probatorie sono inammissibili.
Massime di principio
- La qualificazione della detenzione di materiali esplodenti come delitto o contravvenzione dipende dall'esame complessivo delle condizioni: quantitativo, confezionamento, concentrazione, luogo di ricovero e prossimità a luoghi frequentati.
- Le valutazioni di fatto e le conseguenti conclusioni sulla pericolosità o micidialità del materiale compiute dai giudici di merito, se adeguatamente motivate, non sono sindacabili in Cassazione: un ricorso che chieda la mera rivalutazione del fatto è inammissibile.
- Per risultare efficaci in appello o in ricorso per cassazione, le doglianze devono evidenziare errori di diritto, vizi di motivazione formale (contraddittorietà, mancata valutazione di elementi decisivi) o violazioni norme processuali, non solo differenti valutazioni probatorie.
- Se la difesa contesta aspetti tecnico-scientifici (es. idoneità della polvere nera a deflagrare in quelle condizioni), è importante portare in sede di merito consulenze o mezzi istruttori idonei a dimostrare la tesi; deduzioni meramente assertive sono normalmente insufficienti in cassazione.
- Ricorsi manifestamente volti a rivalutare il fatto possono comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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