Cassazione Penale, Ordinanza n. 08550/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo equa tale somma perché il ricorso è stato proposto per ragioni non più consentite dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare di Salerno, in data 16/09/2024, aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di evasione. Nel ricorso, proposto dal difensore, si deduceva violazione di legge per omessa motivazione in ordine ai presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. e alla determinazione della pena. La Corte rileva però che le censure erano formulate in modo generico e non rientravano nei casi tassativi di ricorso avverso sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita il controllo di legittimità alle ipotesi di violazione delle regole sulla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegittimità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dell'impugnazione
indica il reato per cui è stata applicata la pena, ossia l'evasione
la censura difensiva riguardava la mancata motivazione sui presupposti di immediata proscioglimento
limita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi tassativamente previsti di violazione di legge
è richiamato come disciplina generale derogata, rispetto alla quale l'art. 448, comma 2-bis, introduce una limitazione speciale
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata
base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito estendere il sindacato alle ordinarie censure di motivazione o a questioni estranee ai casi tipizzati.
- La deduzione di omessa motivazione o di vizi nella determinazione della pena, se non ricompresa nelle specifiche ipotesi di legittimità previste per il patteggiamento, rende il ricorso inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso avverso patteggiamento può essere dichiarata senza formalità di rito, in camera di consiglio non partecipata, con ordinanza.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ritenuto equo, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
- Il controllo di legalità sulla sentenza di patteggiamento resta circoscritto ai profili di violazione delle regole sulla volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, corretta qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
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