Cassazione Penale, Ordinanza n. 26483/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per il reato di evasione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con un secondo motivo ha lamentato un vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata esclusione della recidiva. La Corte ha rilevato che il primo motivo era generico e privo di specificità, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la pretestuosità della giustificazione addotta e la consapevole illiceità della condotta. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso generico e aspecifico, perché non si confrontava con la puntuale motivazione della Corte d'appello sul punto.
Norme richiamate
reato di cui all' art. 385 cod. pen.
È la fattispecie oggetto della condanna impugnata, ossia l'evasione.
causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Il motivo di ricorso è stato ritenuto generico e non confrontato con la motivazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità del fatto per la consapevole illiceità della condotta e la pretestuosità della giustificazione.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche non è stato sindacato utilmente in cassazione perché la censura era generica e non si misurava con la motivazione della Corte d'appello.
disapplicazione della recidiva
La censura sulla recidiva è stata dichiarata aspecifica e non confrontata con la motivazione di merito che l'aveva confermata o comunque non esclusa.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze generiche senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve indicare specificamente quali elementi di fatto o di diritto avrebbero imposto una diversa valutazione, non essendo sufficiente contestare in astratto la decisione di merito.
- Il sindacato di legittimità su attenuanti generiche e recidiva richiede una critica specifica dell'apparato argomentativo della sentenza di merito; in difetto, il motivo è aspecifico.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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