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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30872/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso, sulla base di certificazione di cancelleria, che il ricorso non risultava depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. La Corte ha rilevato d'ufficio l'omesso deposito del ricorso notificato e ha richiamato il principio secondo cui il tardivo o mancato deposito del ricorso per cassazione dopo il ventesimo giorno dalla notificazione determina l'improcedibilità, anche se il resistente si sia costituito. È stato inoltre chiarito che il controricorso, per essere ammissibile quando il ricorso non è depositato, richiede il deposito della copia del ricorso notificato; in difetto, il controricorrente non è legittimato a richiedere una pronuncia su un'impugnazione di cui non risulta l'effettiva proposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso notificato entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c. Ha inoltre ritenuto inammissibile il controricorso perché non accompagnato dal deposito della copia del ricorso notificato. Non ha statuito sulle spese, e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, ma solo a irregolarità formali in senso stretto.

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato o tardivo deposito del ricorso per cassazione e degli atti indicati dalla norma comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorrente, quale parte legittimata a contraddire, può richiedere l'iscrizione a ruolo e far dichiarare l'improcedibilità del ricorso, nell'ambito del suo potere di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omesso o tardivo deposito del ricorso notificato entro il termine perentorio previsto dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
  • La costituzione del resistente non sana il mancato rispetto di un termine perentorio di deposito del ricorso per cassazione.
  • Il principio di cui all'art. 156 c.p.c. sul mancato raggiungimento dello scopo opera per vizi di forma, non per l'inosservanza di termini perentori.
  • Se il ricorso per cassazione non risulta depositato, il controricorso è ammissibile solo se il controricorrente deposita anche copia del ricorso notificatogli; altrimenti difetta la legittimazione a sollecitare una decisione sull'impugnazione.
  • In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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